Indice
Esenzioni ticket più facili per malati cronici e disabili
Meno lungaggini e burocrazia per i malati cronici e le persone disabili, in merito alle modalità per il rilascio e il rinnovo degli attestati di esenzione dal ticket.
Sono state rese note, infatti, dal ministero della Salute, le indicazioni per l’applicazione delle nuove regole, in seguito all’approvazione del Decreto ministeriale del 23 novembre 2012, pubblicato in Gazzetta ufficiale l’8 febbraio 2013.
In particolare, la novità più rilevante riguarda la durata del periodo di validità delle esenzioni dal ticket di cui godono alcune categorie di malati, che in molti casi è stata tramutata in illimitata.
VALIDITÀ ‐ Secondo quanto si legge nella normativa, le Asl rilasceranno i nuovi attestati, con validità non inferiore a quella fissata dal decreto, “in occasione del rinnovo degli attestati già in possesso degli aventi diritto”. Questo significa che le Asl non sono tenute a revocare gli attestati che hanno durata diversa da quella fissata nel decreto, prima della loro scadenza.
E’ importante sottolineare che, sebbene le Regioni possano fissare periodi di validità dell’attestato diversi, questi non possano comunque mai essere inferiori a quelli indicati nel decreto.
TEMPI MINIMI E GUARIGIONE ‐ Per definire quindi i tempi minimi di esenzione, si sono prese in considerazione le varie condizioni o malattie croniche, esaminandone le singole forme morbose, e tenendo conto della capacità evolutiva e di eventuale guarigione della singola malattia o condizione. Come leggiamo nel testo, per ogni condizione o malattia cronica esente sono state prese in esame le singole forme morbose, identificate dal secondo gruppo di cifre in base alla classificazione ICD‐9‐CM.
Ciò perché all’interno dello stesso codice di esenzione (prime tre cifre del codice completo) possono essere presenti patologie diverse o con diversa evoluzione clinica. Per esse, per definire il periodo minimo di validità dell’attestato si è tenuto conto di quanto previsto dalle linee guida relativamente alla durata del trattamento.
Nel testo è evidenziato come, per tutte le condizioni o malattie per le quali non sia possibile la guarigione, la durata dell’attestato di esenzione deve essere illimitata.
PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI ‐ Per quanto riguarda:
- dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool;
- neonati prematuri, immaturi, a termine con ricovero in terapia intensiva prenatale;
- soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne e da tumori di comportamento;
- soggetti affetti da patologie in attesa di trapianto,
I tempi di validità degli attestati rimangono invariati.
Discorso a parte è riservato per le patologie cardiovascolari per le quali è possibile una risoluzione a seguito di procedure interventistiche (chirurgia, microchirurgia, radiologia interventistica, ecc). Per queste è stata prevista una durata minima di esenzione di 3 mesi dalla data di esecuzione dell’intervento, al termine dei quali il medico curante non potrà prescrivere ulteriori prestazioni in esenzione. Se invece non dovesse venire eseguita alcuna procedura correttiva, la durata dell’attestato rimane illimitata.
GRATUITA’ DELLA VISITA DI RINNOVO – Il decreto prevede che la visita specialistica finalizzata al rilascio della certificazione per il rinnovo dell’attestato di esenzione, sia
eseguita entro il periodo di validità dell’esenzione stessa, in modo che la prestazione sia considerata quale “visita di controllo” e dunque non assoggettata al pagamento della quota di partecipazione. Nel testo si precisa inoltre che i prescrittori cureranno i tempi di esecuzione di tale prestazione facendola coincidere con una delle visite di follow up clinico, in modo da prevenire la moltiplicazione degli accessi alle strutture sanitarie.
Nel corso della visita potrà essere effettuata una vera e propria rivalutazione clinica e prognostica del paziente che potrà avere i seguenti esiti:
- la riscontrata guarigione clinica;
- il rinnovo della certificazione, se la patologia è ancora presente;
- il rilascio di certificazione per altra patologia cronica e invalidante, eventualmente riscontrata, se prevista nell’elenco allegato al dm 329/99 e succ.mod.
Testo del Decreto 23 novembre 2012 del Ministero della Salute
Agevolazioni – Spese sanitarie – – Protesi e ausili – DETRAIBILITA’
E’ prevista la possibilità di detrarre, in sede di denuncia dei redditi, il 19% delle spese sostenute per l’acquisto di alcune protesi e ausili.
Tra gli ausili detraibili rientrano:
- le carrozzine per disabili;
- apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- ausili per il sollevamento (sollevatori, piattaforme elevatrici, servoscala, carrozzine montascale).
La detrazione si applica integralmente e cioè sempre nella misura del 19%.
Per ottenere tale detrazione è necessario disporre della seguente documentazione:
- prescrizione del medico curante (non necessariamente il medico di famiglia); in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un’autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici finanziari), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;
- fattura, ricevuta o quietanza del prodotto acquistato dal disabile o dal familiare cui questo è fiscalmente a carico; per essere fiscalmente a carico, il disabile non deve essere titolare di redditi propri superiori ai 5.500.000 milioni annui; si ricorda che le provvidenze assistenziali (es.: pensione sociale, pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento o di frequenza) non costituiscono reddito ai fini IRPEF.
Va poi dimostrato che il contribuente o il familiare a carico è persona con handicap; la documentazione che è possibile esibire è la seguente:
- i certificati di handicap (non necessariamente in situazione di gravità) rilasciati dalla Commissione ASL ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- i certificati di invalidità civile, di lavoro, di servizio, di guerra rilasciati da commissioni pubbliche;
- i soggetti già riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione che non è necessario autenticare se la si accompagna con una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
Normativa di riferimento
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
“Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”
[in particolare l’articolo 13 bis, lettera c]
Agevolazioni – Spese sanitarie, mediche e di assistenza specifica – DETRAIBILITA’
La normativa tributaria prevede un diverso trattamento per le spese mediche generiche e di assistenza specifica e per quelle sanitarie.
Le prime possono essere dedotte, cioè sottratte dal reddito complessivo.
Le seconde possono essere detratte in ragione del 19% dall’imposta lorda, per la parte di spesa che eccede le 250.000 lire.
Tra le spese mediche generiche e di assistenza specifica rientrano, oltre che le prestazioni rese da un medico generico, anche quelle rese da personale esercente professioni di carattere sanitario, cioè infermieri professionali, terapisti della riabilitazione, psicomotricisti, psicologi, logopedisti ecc. Sono escluse le prestazioni rese da operatori sociali, assistenti domiciliari come pure quelle prestate da educatori professionali.
In caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza, una comunità, un centro residenziale è possibile dedurre la parte della retta riconducibile alle spese mediche e paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che tali spese siano indicate chiaramente nella documentazione rilasciata dall’istituto di ricovero.
Attenzione: queste spese possono essere dedotte anche nel caso siano state sostenute nell’interesse di un familiare anche se questo non è fiscalmente a carico. Questa possibilità è particolarmente interessante, ad esempio, per quei contribuenti che pagano una retta di ricovero per i genitori che non sono conviventi né fiscalmente a carico.
Tra le spese sanitarie (oltre ai sussidi tecnici e ai veicoli adattati) rientrano:
- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- acquisto di medicinali;
- importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
La detrazione spettante su tali spese (19%) è relativa solo alla parte che eccede le 250.000 lire complessive.
Anche la documentazione prevista è diversa a seconda che si tratti di spese mediche o di assistenza specifica oppure di spese sanitarie.
Per gli aspetti comuni riprendiamo quanto previsto dalle istruzioni alla redazione del Modello 730/1999:
- la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente all’importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta;
- per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica il contribuente deve acquisire e conservare idonea documentazione rilasciata dal percettore delle somme (che può consistere anche nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare l’avvenuto acquisto dei detti medicinali e l’importo della spesa sostenuta e, in alternativa alla prescrizione medica, può rendere a richiesta degli uffici, un’autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, attestante la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, dell’avvenuto acquisto dei medicinali nel corso dell’anno. Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari;
- Nel caso in cui si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione.
Nel caso poi che le spese siano riconducibili a prestazioni mediche generiche e di assistenza specifica, è necessario dimostrare che il contribuente o il familiare è persona con handicap; la documentazione che è possibile esibire è la seguente:
- i certificati di handicap (non necessariamente in situazione di gravità) rilasciati dalla Commissione ASL ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- i certificati di invalidità civile, di lavoro, di servizio, di guerra rilasciati da commissioni pubbliche;
- i soggetti già riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione che non è necessario autenticare se la si accompagna con una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
Le spese mediche sostenute all’estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.
Normativa di riferimento
- Circolare Ministero delle Finanze 15 maggio 1997, n. 137/E
“Oggetto: Risposte ai quesiti in materia di imposte sui redditi, Ici, Invim, successioni e donazioni ed Iva.” - Legge 23 dicembre 1996, n. 662
“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.” - Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
“Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.”
Agevolazioni – Protesi e ausili – IVA AGEVOLATA
Possono godere dell’aliquota IVA agevolata (4%) i seguenti prodotti:
- apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche);
- oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili);
- oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre;
- apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità;
- poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione;
- i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie;
- protesi e ausili inerenti a menomazioni funzionali permanenti.
Per quanto riguarda l’accesso a tale agevolazione si ritiene debba essere condizionata da una specifica prescrizione di un medico specialista dell’ASL nella quale si faccia anche riferimento alla menomazione permanente dell’acquirente.
La Circolare del Ministero delle Finanze 18 novembre 1994, n. 189 infatti prevede che:
“Al riguardo si precisa che sulla base della riportata disposizione legislativa l’aliquota agevolata del 4% deve intendersi applicabile alle sole cessioni di ausili e protesi che per loro caratteristiche oggettivehanno univoca ed esclusiva utilizzazione da parte di soggetti portatori di menomazioni funzionali permanenti e che non possono, quindi, avere altro impiego se non quello di compensare menomazioni che non siano legate a situazioni temporanee.
Normativa di riferimento
- Circolare Ministero delle Finanze 18 novembre 1994 n. 189
“I.V.A. – Applicazione art. 1, comma 3 – bis, della legge 28 luglio 1989, n.263 – Aliquota per le cessioni di protesi e ausili tecnici inseriti nel nomenclatore – tariffario delle protesi, di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.” - Legge – 28 luglio 1989 n. 263
- Decreto del Presidente della Repubblica – 26 ottobre 1972 n. 633
“Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.”
[particolare tabella A parte II punti 31, 33 e 41 quater]