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Sussidi tecnici e informatici – la detraibilità della spesa
La normativa relativa alle imposte sui redditi delle persone fisiche (IRPE7788F) prevede la possibilità di detrarre, al momento della denuncia annuale dei redditi, le spese sostenute per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici che possano facilitare l’autonomia e l’integrazione delle persone con handicap, come, ad esempio, un computer, un modem o strumenti che permettano il controllo dell’ambiente domestico (telecomandi, automazioni, ecc).
Tale detrazione è pari al 19% della spesa sostenuta per l’acquisto di quei prodotti; questa cifra va sottratta dall’imposta lorda che, per quell’anno, si deve all’erario.
E necessario presentare la seguente documentazione:
- certificato del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico o informatico è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi degli articoli 3 e 4 della citata Legge 104; va precisato che il medico curante non equivale necessariamente al medico di famiglia; può essere anche uno specialista o colui che ha in carico in quel momento il paziente;
- fattura, ricevuta o quietanza del prodotto acquistato dal disabile o dal familiare cui questo è fiscalmente a carico; per essere fiscalmente a carico, il disabile non deve essere titolare di redditi propri superiori ai 5.500.000 milioni annui; si ricorda che le provvidenze assistenziali (es.: pensione sociale, pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento o di frequenza) non costituiscono reddito ai fini IRPEF.
Va poi dimostrato che il contribuente o il familiare a carico è persona con handicap; la documentazione che è possibile esibire è la seguente:
- i certificati di handicap (non necessariamente in situazione di gravità) rilasciati dalla Commissione ASL ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- i certificati di invalidità civile, di lavoro, di servizio, di guerra rilasciati da commissioni pubbliche;
- i soggetti già riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione che non è necessario autenticare se la si accompagna con una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
Questa agevolazione – diversamente da quella prevista per l’IVA – spetta per qualsiasi tipo di disabilità (fisica, psichica o sensoriale), facendo riferimento le istruzioni genericamente all’articolo 3 della Legge 104/1992 che le include tutte.
Normativa di riferimento
- Legge 28 febbraio 1997, n. 30
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra finanziaria pubblica per l’anno 1997” - Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
“Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”
Sussidi tecnici e informatici – l’IVA agevolata
(Modulo autocertificazioni sottoscritta dal disabile)
Il beneficio più immediato, relativamente ai sussidi tecnici ed informatici, è l’applicazione di un’aliquota IVA di favore all’atto dell’acquisto di quei prodotti.
Questo significa che è dovuta allo Stato un’IVA del 4% anziché del 20%.
I sussidi tecnici e informatici sono “le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposti ad assistere alla riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio”.
Come si potrà notare, potenzialmente sono inclusi nell’agevolazione un gran numero di prodotti; si pensi, ad esempio, al computer, al modem, ai fax, ai comandi per il controllo dell’ambiente domestico o di lavoro.
All’atto dell’acquisto, gli interessati dovranno presentare a chi vende il prodotto la seguente documentazione:
- copia di un certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’ASL competente; è valido sia il certificato di invalidità civile che il certificato di handicap;
- specifica prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico specialista dell’ ASL di residenza dalla quale risulti il collegamento funzionale fra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione del soggetto beneficiario dell’agevolazione.
Va ricordato che per ottenere questa prescrizione è necessario sottoporsi ad una visita specialistica che deve essere richiesta attraverso il medico di base (che redige la cosiddetta impegnativa).
Questi sono i due documenti espressamente previsti dalla normativa vigente, ma è possibile che chi vende richieda anche una semplice dichiarazione di accompagnamento a tale documentazione.
In questa nota, che può essere rilasciata in carta semplice, l’interessato dichiara di aver diritto all’applicazione dell’aliquota agevolata in base all’articolo 2, comma 9, del Decreto-Legge 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30) e al Decreto 14 marzo 1998; gli stessi estremi vanno riportati nella fattura.
Va ribadito il fatto che tutta questa documentazione va presentata prima dell’acquisto.
Normativa di riferimento:
- Legge 28 febbraio 1997, n. 30
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra finanziaria pubblica per l’anno 1997” - Decreto Ministeriale – Ministero delle Finanze – 14 marzo 1998
“Determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap
Sussidi tecnici e informatici
– FORNITURA COMPUTER A.S.L. –
La riconducibilità del computer al comunicatore simbolico è correttamente ammissibile solo quando l’utente sia impossibilitato alla comunicazione verbale e grafica. Il comunicatore simbolico infatti è prescrivibile in alternativa al comunicatore alfabetico (piccola macchina da scrivere miniaturizzata portatile) che può essere concesso, appunto, solo a chi non riesce a comunicare né graficamente né verbalmente (es. gravi forme di tetraparesi spastica, impossibilità di fonazione ecc.).
In sostanza, anche se qualche ASL lo ha fatto, ad oggi non è ammissibile, purtroppo, la prescrizione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di un PC per una persona che abbia “solo” difficoltà motorie agli arti ma riesca a parlare normalmente (es. distrofie muscolari, para e tetraplegie).
Ma forse una “scappatoia” nel futuro ci sarà. Il comma 6 dell’articolo 1 del decreto che accompagna il nuovo Nomenclatore Tariffario prevede che, in casi particolari, per i soggetti affetti da gravissime disabilità, l’ASL può autorizzare la fornitura di dispositivi non inclusi nel Nomenclatore, sulla base dei criteri fissati dal Ministro della Sanità, d’intesa con la Conferenza Stato Regioni, relativi alle condizioni dei soggetti, alle modalità di prescrizione e di controllo e alla tipologia di dispositivi che possono essere autorizzati. Superfluo dire che quel decreto è, per quanto ne sappiamo, di là da venire.