La definizione sintetica di barriera architettonica la troviamo nel d.m. 236/89, art 2.

E’ riassumibile:

  • gli ostacoli fisici che limitano e impediscano la mobilità dei cittadini, (quindi non solo dei disabili), principalmente e, ovviamente, tutti coloro che hanno capacità motorie ridotte o nulle;
  • gli ostacoli che impediscono l’utilizzo di attrezzature e sevizi, (impianti sportivi, teatri, scuole, ascensori, bagni, ecc.);
  • la mancanza di dispositivi tecnici che impediscono ai disabili sensoriali, (ciechi e sordomuti in particolare), l’orientamento, e il riconoscimento di luoghi e fonti di pericolo, (per es.: predisposizione di tastiere con numeri in rilievo dei piani per l’ascensore e avvisatori acustici per i semafori, ecc.).

Gli interventi previsti dalla normativa vigente in tema di eliminazione delle barriere architettoniche sono distinti in base alla tipologia di edifici, e pertanto vanno differenziati a seconda che si riferiscano a:

  • edifici, spazi e servizi pubblici;
  • edifici privati, edifici privati aperti al pubblico e edilizia residenziale pubblica.

Occorre tuttavia precisare che a partire dal 1996, con il D.P.R. 24 luglio 1996, n° 503 ” Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”, i criteri per una progettazione priva di barriere sono stati unificati per tutte le tipologie di edifici.