La Costituzione, in perfetta coerenza con quanto sottoscritto dal nostro paese in sede di Nazioni Unite, afferma (in particolare gli art. 3 e 34):

  • l’uguaglianza di tutti i cittadini prescindendo dalle loro condizioni personali e sociali;
  • il diritto all’istruzione anche per gli invalidi.

Il diritto

L’art. 12 della legge 104/92 titola diritto all’educazione e all’istruzione:

  • comma 1 viene garantito l’inserimento negli asili nido;
  • comma 2 viene ribadito il diritto all’inserimento nelle sezioni di scuola : materna, nelle classi comuni di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie;
  • comma 3 fissa chiaramente l’obiettivo che si propone raggiungere l’integrazione scolastica :”.….lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione….“;
  • il comma 4 fissa il diritto all’educazione e all’istruzione per tutti i disabili prescindendo dalle difficoltà di apprendimento e da tutte le altre eventuali difficoltà derivanti dalla disabilita’.
    • Asili nido
      L’art. 13 della legge 104/92, comma 2, stabilisce che è compito degli Enti Locali delle Unità Sanitarie Locali, organizzare gli asili nido per renderli adeguati alle esigenze dei bambini portatori di handicap, onde permettere gli interventi di recupero, socializzazione. E’ compito degli Enti Locali, fornire gli operatori e assistenti specializzati.
    • Scuola materna
      Con la legge 270/82,( art.12, commi 2° e 3°) si sana , da un punto di vista legislativo, una situazione d’integrazione nelle scuole materne, integrazione già presente sin dalla statalizzazione di tale grado di scuole (l. 444/68).
      La legge 270/82 istituzionalizza gli interventi di sostegno anche nelle scuole materne e fissa il numero massimo di bambini che ogni sezione deve avere: un numero massimo di 30 bambini ed un numero minimo di 13 bambini, ridotti, rispettivamente a 20 e a 10 per le sezioni che accolgano bambini portatori di handicap.
    • Scuola elementare
      L’art. 2 della legge 517/77 introduce il tema della programmazione educativa individualizzata, come strumento indispensabile per “….agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, in particolare dei portatori di handicap….”.
      L’art. 13 comma 3° prevede:”…… l’obbligo per gli Enti Locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisico o sensoriale, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati….”, (come previsto dalla legge 517/77 art. 2).
      Il comma 1° punto b) della legge 104/92 prevede la dotazione di attrezzature tecniche e materiale didattico, oltre alla dotazione di ausili personali, per rendere effettivo il diritto allo studio.
    • Scuola media
      L’ art. 7 della legge 517/77 decreta l’integrazione scolastica nelle scuole medie.
      Si deve rilevare che il comma 5° art. 13 della legge 104/92 recita: “…nelle scuole secondarie di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per iniziative sperimentali di cui al comma 1 lettera e, realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico/funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato…”.
      Tale diritto all’integrazione ha specifiche modalità di attuazione, (art. 14 – l. 104/92). Detto articolo oltre a prevedere l’aggiornamento del personale e dei programmi di orientamento scolastico e professionale per gli alunni con handicap, alla continuità educativa garantendo ai disabili l’adempimento dell’obbligo scolastico, (al diciottesimo anno di età),consentendo anche più di una ripetenza,( art. 14 comma 1°).
      Le stesse disposizioni predisposte nelle scuole elementari circa: assistenza per l’autonomia della persona e per i supporti e ausili didattici, vale anche per le scuole superiori di primo, secondo grado e università (l. 104/92 art. 13 comma b).
    • Scuole superiori
      Con le leggi 517/77 e la 270/82 veniva definitivamente decretato il diritto all’integrazione scolastica nella scuola dell’obbligo.
      Per le superiori, fu la Corte Costituzionale con sentenza n° 215/87 a sciogliere per prima il nodo. La Corte ha dichiarato: “…l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, terzo comma, della l. 118/71.- recante ” conversione in legge del d.l. 30/1/71, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili…”- nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicap, prevede che “sarà facilitata”, anziché disporre che “e’ assicurata” la frequenza alle scuole medie superiori.
      Sentenza che ha trovato la sua dimensione legislativa nell’art. 12 comma 2 L.104/92 “……è garantito il diritto all’educazione e all’istruzione delle persone handicappate nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle università…”.
    • Criteri di valutazione
      I criteri di valutazione indicati dalla l. 104/92 art. 16, sono innovativi. Detti criteri valgono per tutti gli ordini scolastici e gradi di scuola e si basano sulla valutazione impostata secondo il piano educativo individuale, piano che può prevedere anche modifiche parziali dei contenuti dei programmi di alcune materie, (comma 1 art. 16 L.104/92).
      Ai fini della valutazione, nell’ambito della scuola dell’obbligo, si deve, comunque, tener conto dei progressi realizzati e riferiti ai livelli di partenza e tenuto conto delle capacità effettive degli alunni con handicap (vedere art. 16 comma 2 l. 104/92).
      Nelle scuole superiori l’art.16 punto 3 recita: “…per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione…”.
      Infine: gli alunni handicappati possono sostenere le prove di esame o la valutazione con l’utilizzo degli ausili loro necessari (comma 4); in caso di esame universitario, le disposizioni del comma 4 vanno concordate con il docente della materia e, occorrendo, con il consiglio di facoltà.
    • Come fare
      L’integrazione del bambino o ragazzo disabile deve avvenire, dopo la certificazione sanitaria, sulla base di una diagnosi funzionale, stilata dalla   Unità Sanitaria Locale di appartenenza.
      Nel caso il bambino o il ragazzo si iscriva in una nuova scuola per la prima volta, ma proveniente da altra scuola, è la scuola di origine che è tenuta ad inviare tutta la documentazione alla nuova scuola, questo in base al principio della continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore (art. 14 l. 104/92).
  • ALTRE DISPOSIZIONI Disabili temporaneamente ricoverati in ospedaleIn base all’art. 12 commi 9 e 10, della l. 104/92 agli alunni disabili che temporaneamente (minimo 30 giorni) non possono frequentare la scuola dell’obbligo, deve essere garantita la scolarizzazione mediante scuole aperte nei centri di temporaneo ricovero e negli ospedali.

    Insegnanti di sostegno

    L’insegnante di sostegno assume la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di classe, interclasse, e dei collegi dei docenti, (L. 104/92 art. 13 comma 6).

    Dobbiamo rilevare inoltre, che l’insegnante di sostegno e’, a pieno titolo, contitolare della classe (quindi non insegnante di serie “b”!!),ciò significa che l’insegnante titolare di cattedra ha la corresponsabilità sull’attuazione del progetto educativo individualizzato ( vedere circolare Provveditorato agli Studi di Roma del 10/7/91 n° 179 e circolare n° 186 del 24/7/90 dello stesso Provveditorato).

    Trasporto scolastico

    L’art. 28 della legge 118/71 indica, tra l’altro:”….. ai mutilati ed invalidi che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dell’obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato viene assicurato il trasporto, a titolo gratuito, dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa ……..”.

    Inoltre, l’accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza.