TUTTI IN GITA

Il diritto degli alunni con disabilità di partecipare alle gite scolastiche, su base di
uguaglianza con gli altri alunni è un diritto e la scuola che non si organizza commette
discriminazione.
Durante tutto l’arco dell’anno scolastico, le gite scolastiche sono generalmente
l’evento più atteso e desiderato dagli studenti di ogni scuola.
Esse, come specificato nella nota n. 645 del 11 aprile 2002 del MIUR, “rappresentano
un’opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e
formativo di ciascun alunno e per l’attuazione del processo di integrazione
scolastica dello studente con disabilità, nel pieno esercizio del diritto allo studio”.
Con nota n. 2209 del 11 aprile 2012, il MIUR ha precisato che, ai sensi del D.P.R.
275/1999, gli istituti scolastici hanno completa autonomia nell’ambito della
organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola, inclusa quindi
la definizione delle modalità di progettazione di viaggi di istruzione e visite guidate.
La previgente normativa in materia non ha quindi più carattere prescrittivo, ma deve
in ogni caso essere tenuta in considerazione, per orientamenti e suggerimenti
operativi. In particolare, sulla base del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della
Costituzione Italiana e del principio di integrazione scolastica, è fondamentale ribadire
il diritto degli alunni con disabilità a partecipare a viaggi di istruzione e visite guidate.
Ed allora che cosa è tenuta a fare l’istituzione scolastica, a livello operativo, per
una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del
viaggio?
Innanzitutto, la scuola deve comunicare all’agenzia di viaggi la presenza di alunni con
disabilità, i relativi servizi necessari e l’eventuale presenza di assistenti educatori,
affinché siano garantiti servizi idonei ed adeguati. I competenti organi collegiali
devono, inoltre, provvedere alla designazione di un accompagnatore qualificato e
alla predisposizione di ogni altra misura di sostegno necessaria.
A questo riguardo, è importante sottolineare che l’accompagnatore può essere un
qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, o
familiari). Nel caso di scuola secondaria di secondo grado, è possibile che
l’accompagnatore sia un compagno maggiorenne che abbia offerto la propria
disponibilità.
La scuola non può in alcun caso subordinare il diritto di partecipazione di un alunno
con disabilità alla presenza di un suo familiare che lo accompagni. Una tale richiesta
costituirebbe, infatti, una grave violazione del principio di uguaglianza e non
discriminazione, sanzionabile ai sensi della Legge 67/2006.
Le spese di viaggio dell’accompagnatore non possono essere attribuite alla famiglia
dell’alunno con disabilità, ma sono a carico della comunità scolastica. Anche
l’imposizione alla famiglia dell’alunno con disabilità di tali spese costituirebbe una
grave forma di discriminazione diretta.
Agli alunni con disabilità deve, pertanto, essere garantita la partecipazione, su base di
uguaglianza con gli altri alunni, a tutte le attività previste dal sistema scolastico,
inclusi quindi i viaggi di istruzione, come stabilito dall’art. 30 della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dallo Stato Italiano con
Legge 18/2009.
Questo significa che la scuola nel decidere quale tipo di gita organizzare, i luoghi da
visitare, la struttura dove soggiornare, i mezzi di trasporto da utilizzare ed in generale
nel definire la complessiva organizzazione dell’intera gita deve preventivamente ed in
via preliminare domandarsi se possano essere compatibili con l’eventuale condizione
di disabilità di alcuni suoi alunni.
Nel caso non lo fossero e la scuola ritiene ugualmente importante organizzare la gita
in quel determinato luogo e con le modalità inizialmente ipotizzate deve predisporre
tutti gli accorgimenti ed adeguamenti necessari a consentire la partecipazione anche
dell’alunno con disabilità. Se non lo fa, la mancata predisposizione di questi particolari
accorgimenti (c.d. accomodamenti ragionevoli) configura una discriminazione vietata,
come ben chiarisce la stessa Convenzione Onu nel suo art. 2
In altre parole la scuola è giuridicamente tenuta a tener conto dei bisogni dei suoi
alunni con disabilità attraverso la previsione di trattamenti più favorevoli che hanno
proprio lo scopo di evitare che la disabilità dell’alunno costituisca motivo di
esclusione o limitazione alla sua partecipazione alla gita scolastica.

 

DOMANDA: PUÒ IL CAPO D’ISTITUTO VIETARE LA PARTECIPAZIONE AD UNA GITA SCOLASTICA AD UN ALUNNO IN SITUAZIONE DI HANDICAP?

Nel caso di partecipazione alle gite scolastiche di uno o più alunni portatori di handicap,
“si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in
via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre
ogni altra misura di sostegno” (CM n. 291/92 art.8 comma 2).
Ciò significa che l’accompagnatore non deve essere necessariamente l ‘insegnante
dell’attività di sostegno, ma può essere un qualunque membro della comunità scolastica
(docenti, ausiliari, familiari). Qualora in una classe di scuola superiore vi sia un compagno
maggiorenne che offra la sua disponibilità, accompagnatore può essere egli stesso,
facilitando con ciò una più autonoma e normale partecipazione del compagno. In caso
negativo è opportuno insistere con il capo d’istituto e, se necessario, fare intervenire il
docente utilizzato presso il Gruppo di lavoro sull’handicap del Provveditorato agli Studi,
oppure l’Ispettore scolastico coordinatore del GLIP, al fine di evitare una discriminazione
espressamente vietata dalla legge n. 104/92 e dalla citata circolare ministeriale n. 291/92.