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La Commissione ASP
L’handicap è valutato da una Commissione Medica operante presso ogni ASP.
La Commissione è composta da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della Usl territorialmente competente.
La Commissione è la medesima che accerta l’invalidità civile, ma è integrata da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare.
Alla Commissione partecipa, di volta in volta, un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell’Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell’Unione italiana ciechi (UIC), dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti (ENS) e dell’Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.
Dal 1 gennaio 2010, la Commissione è integrata da un medico INPS quale componente effettivo.
Come si richiede il riconoscimento
La richiesta di riconoscimento di handicap va presentata, dall’interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, curatore), all’INPS territorialmente competente. La presentazione della domanda, informatizzata dal gennaio 2010, deve rispettare alcuni precisi passaggi.
- Il certificato del medico curante. Come prima cosa bisogna rivolgersi al medico curante (medico certificatore) per il rilascio del certificato introduttivo.
Basandosi sui modelli predisposti dall’INPS, il medico attesta la natura delle infermità invalidanti, riporta i dati anagrafici, le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto.
Se presenti, deve indicare le patologie stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla non rivedibilità, ed inoltre, l’eventuale sussistenza di una patologia oncologica in atto.
Il certificato va compilato su supporto informatico ed inviato telematicamente. I medici certificatori, per eseguire questa operazione, devono essere “accreditati” presso il sistema richiedendo un PIN
Una volta compilato il certificato, il sistema informatizzato genera un codice univoco che il medico consegna all’interessato. Il medico deve anche stampare e consegnare il certificato introduttivo firmato in originale, che il Cittadino deve poi esibire al momento della visita.
Il certificato ha validità 30 giorni: se non si presenta in tempo la domanda, sarà necessario richiederlo nuovamente al medico. - La presentazione della domanda all’INPS. La domanda di accertamento può essere presentata solo telematicamente. Il Cittadino può farlo in modo autonomo e dopo aver acquisito il PIN (un codice numerico personalizzato), oppure attraverso gli enti abilitati: associazioni di categoria, patronati, sindacati, CAAF o altre organizzazioni.
Il PIN si può richiedere direttamente attraverso la consultazione del sito dell’Inps, sezione dei Servizi on line, oppure, tramite il Contact Center INPS.
Nella fase della presentazione si abbina il certificato rilasciato dal medico (presente nel sistema) alla domanda che si sta presentando.
Tutte le “fasi di avanzamento” possono così essere consultate online sul sito dell’INPS, sia dal Cittadino che dai soggetti abilitati grazie al codice PIN.
E’ utile ricordare che l’accertamento dell’handicap può essere richiesto anche contemporaneamente alla domanda di accertamento dell’invalidità: non è, cioè, necessario presentare due domande distinte.
La ricevuta e la convocazione a visita
Per ogni domanda inoltrata, il sistema informatico genera una ricevuta con il protocollo della domanda. La procedura informatica propone poi una serie di date disponibili per l’accertamento presso la Commissione Medica della ASP.
Il Cittadino, può scegliere la data di visita o indicarne una diversa da quella proposta.
Vengono fissati dei nuovi limiti temporali:
- per l’effettuazione delle visite ordinarie è previsto un tempo massimo di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda;
- in caso di patologia oncologica ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 80/06 o per patologia ricompresa nel DM 2 agosto 2007, il limite temporale scende a 15 giorni. Si tratta, comunque, di limiti temporali solo indicativi.
Una volta definita la data di convocazione, l’invito a visita è visibile nella procedura informatica (visualizzato nel sito internet) e viene comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo e alla mail eventualmente comunicata.
Nelle lettere di invito a visita sono riportati i riferimenti della prenotazione (data, orario, luogo di visita), delle avvertenze riguardanti la documentazione da portare all’atto della visita (documento di identità valido; stampa originale del certificato firmata dal medico certificatore; documentazione sanitaria, ecc.), e delle modalità da seguire in caso di impedimento a presentarsi a visita, nonché le conseguenze che possono derivare dalla eventuale assenza alla visita.
Nella stessa lettera viene ricordato che:
- il Cittadino può farsi assistere, durante la visita, da un suo medico di fiducia;
- in caso di impedimento, può chiedere una nuova data di visita collegandosi al sito dell’Inps e accedendo al Servizio online con il proprio codice di identificazione personale (PIN);
- se assente alla visita, verrà comunque nuovamente convocato.
La mancata presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa.
Visita domiciliare
Nel caso in cui la persona sia intrasportabile è possibile richiedere la visita domiciliare.
Anche in questo caso la procedura è informatizzata e spetta al medico abilitato a rilasciare il certificato introduttivo. Il certificato medico di richiesta “visita domiciliare” va inoltrato almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale.
In caso di accoglimento, il Cittadino viene informato della data e dell’ora stabilita per la visita domiciliare, altrimenti viene indicata una nuova data di invito a visita ambulatoriale. Tali comunicazioni saranno notificate attraverso: visualizzazione sul sito internet, eventuale invio per posta elettronica, lettera raccomandata).
La visita
La visita avviene presso la Commissione ASP competente che, per effetto della Legge 102/2009, dal 1 gennaio 2010 è integrata con un medico dell’INPS.
La Commissione accede al fascicolo elettronico contenente la domanda e il certificato medico. La persona può farsi assistere, a sue spese, da un medico propria fiducia.
Al termine della visita viene redatto il verbale elettronico, riportando l’esito.
In caso di assenza a visita senza giustificato motivo, la domanda viene rigettata. Il Cittadino dovrà presentare una nuova domanda, previo rilascio del certificato da parte del medico curante.
La verifica
Se al termine della visita di accertamento il verbale viene approvato all’unanimità, esso, validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS, è considerato definitivo.
Se al termine della visita, invece, il parere non è unanime, l’INPS sospende l’invio del verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS. Questi può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una nuova visita nei successivi 20 giorni.
La visita, in questo caso, viene effettuata, oltre che da un medico INPS (diverso da quello presente in Commissione ASL), da un medico rappresentante delle associazioni di categoria e, nel caso di valutazione dell’handicap, da un operatore sociale (per le certificazioni relative alla Legge 104/1992 e 68/1999).
La Commissione medica può avvalersi della consulenza di un medico specialista della patologia oggetto di valutazione. Le consulenze potranno essere effettuate da medici specialisti INPS o da medici già convenzionati con l’Istituto.
L’invio del verbale
Il verbale definitivo viene inviato al Cittadino dall’INPS.
Le versioni inviate sono due: una contenente tutti i dati sensibili e una contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi.
Se il giudizio finale prevede l’erogazione di provvidenze economiche, il Cittadino viene invitato ad inserire online i dati richiesti (ad esempio reddito personale, eventuale ricovero a carico dello Stato, frequenza a scuole o centri di riabilitazione, coordinate bancarie).
Anche queste informazioni finiscono nella “banca dati” e completano il profilo della persona ai fini dell’invalidità civile, handicap e disabilità.
Il ricorso
Nel caso la Commissione medica entro tre mesi dalla presentazione della domanda non fissi la visita di accertamento, l’interessato può presentare una diffida all’Assessorato regionale competente che provvede a fissare la visita entro il termine massimo di 270 giorni dalla data di presentazione della domanda; se questo non accade (silenzio rigetto) si può ricorre al giudice ordinario.
Avverso i verbali emessi dalle Commissioni mediche è possibile presentare ricorso, entro sei mesi dalla notifica del verbale, davanti al giudice ordinario con l’assistenza di un legale.
L’aggravamento
Chi ha ottenuto il riconoscimento dell’invalidità civile può presentare richiesta di aggravamento seguendo il medesimo iter fin qui illustrato.
Qualora sia stato prodotto ricorso gerarchico avverso il giudizio della commissione preposta all’accertamento della invalidità e delle condizioni visive, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso. Non è possibile quindi presentare richiesta di aggravamento se già si è avviato un procedimento di ricorso.
Ricordiamo, infine, che alla scadenza del verbale di invalidità o handicap, decadono tutte le prestazioni economiche e i benefici (ad esempio, permessi e congedi lavorativi) precedentemente concessi.