La parola assistenza spesso viene collegata solo a prestazioni economiche; non è così. Per assistenza il legislatore, partendo dall’art. 38 della costituzione sino alla legge 104/92, ha inteso una rete di interventi che, utilizzati anche in modo integrato tra di loro, siano di supporto ad un’azione d’integrazione sociale per quei cittadini che, causa le loro condizioni psico-fisiche si trovino in situazione di svantaggio. In coerenza a quanto espresso dall’art. 3 della costituzione: “... è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano, di fatto, la libertà e l’uguaglianza dei cittadini…….”
Tutte le prestazioni assistenziali in seguito descritte, sono legate allo status d’invalido.
In Italia gli invalidi, per ragioni storiche, sono classificati a seconda della causa invalidante. Causa che, in alcuni casi, determina anche differenziazione di prestazioni.
Le categorie sono le seguenti:
- sordomuti (L. 381/70)
- invalidi civili (L. 118/71)
- ciechi civili (L. 66/62)
- invalidi di guerra
- invalidi per servizio
- invalidi del lavoro
“..Si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite , anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenia di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali, che abbiano subito una riduzione delle capacità lavorative non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a compiere a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e della concessione della indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, servizio, lavoro nonché i ciechi e i sordomuti…..(art.2 L. 118/71 modif. art. 6 d.l. 509/88)”
Prestazioni assistenziali previste