La Legge 13/89 sulle Barriere Architettoniche è il principale strumento legislativo presente in Italia contro tali ostacoli. Questa Legge concede contributi per interventi rivolti al superamento delle Barriere Architettoniche su immobili privati già esistenti ove risiedono portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, di carattere motorio e dei non vedenti.

 

A CHI VA FATTA LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

La domanda deve essere presentata al Sindaco del comune nel quale si trova l’immobile (in carta da bollo, entro il 1° marzo di ogni anno), dal disabile o dal tutore o da chi ne esercita la patria podestà, per l’immobile nel quale egli risiede in modo abituale e per opere dedicate a rimuovere ostacoli alla sua mobilità.

 

COSA OCCORRE ALLEGARE

Descrizione sommaria delle opere e della spesa prevista;

Certificato medico in carta semplice, che può essere redatto e sottoscritto da un qualsiasi medico. Deve attestare l’handicap del richiedente, indicare le patologie e le connesse difficoltà alla mobilitazione, l’eventuale menomazione o limitazione funzionale e permanente;

Autocertificazione, nella quale indicare l’ubicazione dell’immobile in cui risiede il richiedente (oggetto dell’intervento programmato), gli ostacoli alla mobilità correlati all’esistenza di barriere o di assenza di segnalazioni.

Qualora il richiedente sia disabile riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente ASP, ha diritto di precedenza nella assegnazione dei contributi. Qualora voglia avvalersi di questo diritto deve allegare alla domanda la relativa certificazione della ASP. L’interessato deve, inoltre, dichiarare che gli interventi per cui si chiede il contributo non sono già stati realizzati o non sono in corso di esecuzione e se, per le stesse opere, gli siano stati concessi altri contributi.

 

PER QUALI OPERE VENGONO CONCESSI I CONTRIBUTI

Il contributo può essere concesso per opere da realizzare su:

Parti comuni di un edificio (per esempio una rampa di scale);

Immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al disabile (per esempio all’interno di una abitazione).

Il contributo può essere erogato per una singola opera o per un insieme di opere connesse funzionalmente, cioè una serie di interventi volti a rimuovere più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione (ad esempio: portone di ingresso troppo stretto e scale che impedisco l’accesso a soggetto non deambulante).

 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO

I finanziamenti sono differenziati a seconda della spesa prevista:

Fino a € 2582,28 il contributo copre l’intera opera di ristrutturazione;

Fino a € 12911,42 è rimborsato il 25% della spesa sostenuta;

Tra i € 12911,42 e € 51645,69 è rimborsato il 5%:

Per una spesa pari o superiore a € 51645,69 la quota di rimborso è di € 7101,28.

Il contributo della Legge 13/89 è cumulabile con altri contributi, purchè l’importo complessivo non superi la spesa effettivamente sostenuta.

 

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Di seguito si ripercorre il procedimento amministrativo in questione, dalla presentazione della domanda alla erogazione del contributo.

L’interessato presenta domanda entro il I° marzo di ogni anno.

L’amministrazione comunale effettua un immediato accertamento sulla ammissibilità della domanda, subordinata alla presenza di tutte le indicazioni e documentazioni, alla sussistenza di tutti i requisiti necessari alla concessione del contributo, alla inesistenza dell’opera, al mancato inizio dei lavori e alla verifica della congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il sindaco, sulla base delle domande ritenute ammissibili, stabilisce il fabbisogno del comune e lo comunica alla regione, unitamente ad un elenco delle domande ammesse e a copia delle stesse.

La regione determina il fabbisogno complessivo e trasmette al Ministro dei Lavori Pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo per la eliminazione ed il superamento delle Barriere Architettoniche negli edifici privati.

Il Fondo viene annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto interministeriale, in proporzione al fabbisogno indicato.

Le regioni ripartiscono le somme assegnate ai comuni, privilegiando il fabbisogno dei comuni ove sono state presentate domande con diritto di precedenza.

I sindaci, entro 30 giorni dalla comunicazione delle disponibilità, assegnano i contributi agli interessati, dandone tempestiva comunicazione. Il contributo così computato deve essere erogato entro 15 giorni dalla presentazione delle fatture

La legislazione nazionale è integrata da disposizioni di Regioni, Provincie e Comuni che, pur riferendosi alle leggi vigenti, in forme diverse in quanto a contenuti e campi di applicazioni, costituiscono comunque un complesso normativo che deve essere rispettato in fase di progettazione ed esecuzione delle opere.