Nel nostro Paese ogni anno 270 mila cittadini vengono colpiti dal cancro. Quasi il 50% riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti, mentre nell’altro 50% una buona quota in ogni caso sopravvive più o meno a lungo.

Il malato affetto da patologia oncologica, oltre al trattamento terapeutico ha particolari esigenze di tipo giuridico ed economico, per vivere più dignitosamente. Pertanto l’ordinamento giuridico ha previsto, con norme speciali, le tutele e provvidenze necessarie.

Perché le leggi non rimangano inattuate, è necessario che anche i malati, oltre agli operatori, sappiano quali sono i diritti che lo Stato riconosce e garantisce loro, sia come particolare categoria di malati sia, genericamente, come persone riconosciute invalide.
INVALIDITÀ CIVILE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO – Lo Stato assiste i malati oncologici per mezzo del riconoscimento dell’invalidità civile, a prescindere da qualunque requisito assicurativo o contributivo essi abbiano.

Secondo le tabelle ministeriali di valutazione (D. M. Sanità 5/2/1992), tre sono le percentuali di invalidità civile per patologia oncologica:

–       per neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale l’11%

–       per neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale il 70%

–        per neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica il 100%

Per essere collocati in una di queste tre categorie e ottenere le conseguenti agevolazioni sarà necessario, una volta appresa la diagnosi, fare domanda di riconoscimento dello stato di invalidità e di handicap presentandola all’Ufficio Invalidi Civili della ASL di residenza.

Se oltre a richiedere il riconoscimento dell’invalidità civile (L. 118/1971), si vuole usufruire anche dei benefici previsti dalla legge sull’handicap (L. 104/1992), è consigliabile indicarlo nella stessa domanda. In mancanza di tale esplicita indicazione, si viene sottoposti a due visite medico-legali.

Con la Legge 80/2006 (art. 6) lo Stato ha disposto un iter di accertamento accelerato a carico della Commissione medica della ASL in caso di malattia oncologica. La visita di accertamento dovrà infatti essere effettuata entro 15 giorni dalla data della domanda e gli esiti dell’accertamento dovranno essere immediatamente produttivi dei benefici che da essi conseguono.

Se a causa della malattia si hanno problemi di deambulazione o non si è più autonomi nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana (alimentazione, igiene personale, vestizione), si può richiedere il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (Legge 18/1980 e Legge 508/1988; Decreto Legge 509/1988).

Nei casi di chemioterapia in atto, sarà automatico il riconoscimento al diritto all’indennità di accompagnamento, se pur per brevi periodi (settimane, mesi o anni) necessari all’effettuazione delle stesse terapie, in rapporto agli effetti fortemente debilitanti del trattamento chemioterapico. Questi ultimi saranno valutati sulla base della relazione medica dell’ospedale o servizio oncologico ove si è in trattamento.

Una volta completato l’iter di accertamento di invalidità temporanea il malato oncologico potrà godere di tutti i diritti previsti per il disabili e familiari che lo assistono previsti dalla Legge 104.
AGEOLVAZIONI FISCALI ED ESENZIONI  Il malato di cancro ha diritto all’esenzione totale dal pagamento del ticket per farmaci, visite ed esami appropriati per la cura del tumore da cui è affetto, nonché per le eventuali complicanze, la riabilitazione e la prevenzione di ulteriori aggravamenti (D. M. Sanità 329/1999).

Il codice identificativo delle patologie tumorali è lo 048; il medico di base è tenuto ad indicarlo sulle  impegnative.

Se l’invalidità civile riconosciuta è del 100% si ha diritto all’esenzione totale, cioè per tutte le prestazioni sanitarie, anche quelle non collegate alla patologia tumorale.

Per chi ha difficoltà all’uso delle cinture di sicurezza in automobile (per es. i cardiopatici, chi ha subìto interventi chirurgici al cuore, al torace, alla mammella, ecc., e/o per chi ha cicatrici in punti toccati dalle cinture), è possibile ottenere l’esonero dall’obbligo dell’uso delle cinture di sicurezza, portando al Distretto Sanitario di appartenenza una carta che certifichi l’avvenuto intervento chirurgico e/o che attesti eventuali ulteriori problematiche.

L’assistenza sanitaria all’estero è consentita, in via di eccezione e dietro adeguata richiesta, solo presso centri di altissima specializzazione per prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione che non sono ottenibili in Italia in modo adeguato o tempestivo.
AUSILI  –  È possibile ottenere gratuitamente ausili protesici e/o ortopedici, se il medico specialista prescrive un ausilio che rientra nel Nomenclatore tariffario.

In caso contrario, tali ausili vanno acquistati e sono sottoposti, a seconda dei casi, all’Iva al 20% o al 4%. Se l’invalidità è pari al 100%, è prevista l’agevolazione Iva al 4%.

Alle donne operate al seno, il Servizio Sanitario Nazionale, secondo la legge finanziaria per l’anno 1998, fornisce gratuitamente, a semplice richiesta corredata da idonea documentazione, la protesi mammaria esterna. In seguito alla modifica apportata dal D.L. 321 G.U. n. 183/2001, non è più necessaria la preventiva richiesta di invalidità civile.

 

TUTELA LAVORATIVA  –   L’art. 2110 del Codice Civile dice che “In caso d’infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge o le norme corporative non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità “.

La lettura di tale articolo aiuta a comprendere come sia diritto del lavoratore assente per malattia percepire la retribuzione o una prestazione economica sostitutiva (l’indennità di malattia) , continuando a maturare anzianità di servizio, e non essere licenziato durante il periodo di malattia.

La legge stabilisce però un limite del periodo di conservazione del posto, il cosiddetto “periodo di comporto”,  alla scadenza del quale il datore di lavoro, se vorrà , potrà recedere dal contratto, a norma dell’articolo 2118, licenziando il lavoratore nel rispetto della normativa sul licenziamento individuale (licenziamento per giusta causa).

La durata del periodo di comporto e degli altri eventuali periodi di assenza aggiuntiva, nonché dei periodi in cui spetta la retribuzione intera e successivamente ridotta, e l’entità della riduzione, variano a seconda dei diversi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, e pertanto è
importante che il lavoratore verifichi sempre cosa prevede il proprio contratto.

Nell’ipotesi in cui il lavoratore, a causa delle patologie sofferte, debba sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie ambulatoriali di natura specialistica che determinano incapacità al lavoro, ai vari periodi della terapia si applicano i criteri della “ricaduta della malattia” se sul certificato viene barrata l’apposita casella e il trattamento viene eseguito entro 30 giorni dalla precedente assenza.

Per la Legge 104/1992, il lavoratore con handicap in situazione di gravità ha diritto a 2 ore di permesso giornaliero retribuito o 3 giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa; il familiare che assiste ha diritto, invece, a 3 giorni mensili.

Secondo l’art. 42 D.L. 151/2001, il lavoratore-genitore anche adottivo di soggetto con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 33, co. 3, L. 104/1992, purché non ricoverato in istituto, ha diritto ad un periodo di congedo retribuito, continuativo o frazionato, per un massimo di due anni. Inoltre, l’art. 53 dello stesso Decreto Legislativo sancisce il divieto di lavoro notturno per il lavoratore che abbia a proprio carico il soggetto disabile in stato di handicap grave.

Il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con l’art. 46, ha modificato la disciplina sul part-time (D.L. 25/02/2000, n. 61) introducendovi l’articolo 12 bis, che riconosce ai lavoratori del settore privato affetti da patologie oncologiche, per i quali persiste una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale verticale od orizzontale. Egualmente la norma attribuisce al lavoratore il diritto di tornare a lavorare a tempo pieno, qualora lo richieda.

In base all’art. 10 del D.L. 23/11/1988, n. 509: “Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L. 26/07/1988, n. 291”, qualora dalla malattia derivi una invalidità superiore al 50%, il lavoratore ha diritto di fruire ogni anno di un congedo retribuito fino a trenta giorni (anche non continuativi) per le cure connesse alla sua infermità .

Il D.L. 19/09/1994, n. 626, “Attuazione delle direttive […] riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”, prevede – fra le altre misure – che il Medico Competente (esperto in medicina del lavoro) effettui accertamenti sanitari preventivi e periodici, nonché, su richiesta del lavoratore, finalizzati a verificare se il lavoratore è idoneo ad esporsi ai rischi specifici connessi allo svolgimento delle sue mansioni. Nel caso di non idoneità alle mansioni specifiche espressa dal Medico    Competente, il datore di lavoro è tenuto ad utilizzare la persona in mansioni non a rischio.
ALTRE AGEVOLAZIONI – Il Comune di residenza, tramite la Polizia Municipale, riconosce alle persone con “capacità di deambulazione sensibilmente ridotta”, un contrassegno personale di colore arancione, valido su tutto il territorio nazionale, per il posteggio negli spazi riservati. Per le persone invalide a tempo determinato, in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche (in questa categoria possono rientrare anche i malati oncologici), l’autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità.

In questo caso, la certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata  dell’invalidità , fino al massimo di un anno, eventualmente prorogabile.

Non occorre che la problematica sia necessariamente a livello di arti inferiori, ma può essere relativa a una qualsiasi patologia che, a giudizio del medico, causi problemi di deambulazione.

DISABILITÀ ONCOLOGICA: TUTELE, DIRITTI E AGEVOLAZIONI PER I MALATI DI TUMORE

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