Il diritto al lavoro per i cittadini disabili è garantito dalla legislazione italiana

Per esercitare tale diritto occorre principalmente far riferimento alla legge 482/68, che prevede il collocamento obbligatorio degli invalidi civili nelle aziende pubbliche e private con un numero maggiore di 35 dipendenti.

Nel corso degli anni sono state apportate diverse modifiche al testo base per rivedere quelle parti che di fatto limitavano l’accesso al lavoro per tutti i cittadini disabili.

La Circolare del Ministero del Lavoro n.5 del 15/1/1988 sancisce l’iscrizione negli elenchi del Collocamento Obbligatorio anche dei soggetti con invalidità pari al 100%, mentre la sentenza della Corte Costituzionale 31/1/1990 n.50 dichiara l’illegittimità costituzionale dell’esclusione degli invalidi civili affetti da minorazione psichica dalla legge 482/68.

Quindi con questi provvedimenti viene riconosciuto il diritto al lavoro anche agli invalidi con una percentuale del 100% e agli invalidi psichici.

Le assunzioni presso gli Enti pubblici avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Politiche del lavoro – Collocamento Obbligatorio, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere (D.Lgs. 80/98 art. 22).

Le graduatorie hanno validità annuale e vengono pubblicate entro il 31 marzo di ciascun anno.

Le amministrazioni pubbliche devono destinare una percentuale di posti, comunque non inferiore al 10% e non superiore al 30%, a invalidi con una riduzione della capacità lavorative non inferiore al 67% e previo periodo di tirocinio lavorativo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni (Direttiva PCM 1/12/93).

 

Permessi retribuiti a favore di lavoratori disabili

(Modulo permessi retribuiti, legge 104/92)

Applicazione dell’art.33 della legge 104/92 (permessi retribuiti a favore di lavoratori disabili in stato di gravità o familiari di persone handicappate cui prestano assistenza).

Tutte le agevolazioni previste dalla legge 104/92 (quindi anche quelle contemplate dall’art.33) sono a favore di disabili cui sia riconosciuto di essere in “stato di gravità” (art.3 della legge 104/92) . Riconoscimento che, si badi, non sempre è direttamente collegato al grado d’invalidità riconosciuto, infatti la legge 104/92 (art. 4) stabilisce che a decretare lo stato di gravità sia la commissione prevista dalla legge 295/90 art.1 (commissione deputata al riconoscimento dell’invalidità civile) , integrata da un operatore sociale e da uno specialista della patologia di cui il disabile è portatore.

I permessi (giornalieri o mensili) previsti dall’art.33 commi 1, 2,3,6 sono retribuiti con lo stesso criterio previsto per l’astensione al lavoro per maternità.

I permessi di cui al comma 6 dell’art. 33 (lavoratori disabili) possono essere usufruiti da tutte le categorie di disabili (invalidi civili, ciechi, sordomuti, invalidi del lavoro, invalidi per servizio, invalidi di guerra).

Lavoratori portatori di handicap

Il comma 6 dell’art. 33 della legge 104/92 prevede che il lavoratore disabile cui sia stato riconosciutolo stato di gravità possa usufruire alternativamente, di due ore di permesso giornaliero o tre giorni ogni mese. Ricordiamo che, è possibile passare dai permessi orari a quelli mensili, a seconda l’esigenza del lavoratore. Cambiamento che, in linea di massima, potrà avvenire da un mese all’altro. Da evidenziare, infine, che la quantità dei permessi orari e mensili sono di 2 ore giornaliere, solo nel caso in cui l’orario di lavoro sia pari o superiore a 6 ore giornaliere. Nel caso di lavoratore a par time, il numero dei giorni di permesso sono ridotti proporzionalmente.

Il comma 6 onde agevolare i lavoratori disabili, fissa il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina alla propria abitazione e in caso di trasferimento, occorre il suo consenso (naturalmente queste garanzie sono attuabili compatibilmente con le esigenze di servizio o di produzione.)

 

Permessi e congedi lavorativi per i genitori dei disabili: nuova circolare INPS e INPDAP

I permessi lavorativi spettano, sia che il disabile sia minorenne che maggiorenne, anche nel caso in cui l’altro genitore non ne abbia diritto (es. casalinga, disoccupato ecc.).  La condizione è che il disabile sia in possesso di handicap grave e sia convivente con i genitori.

Solo nell’ipotesi in cui il disabile non sia convivente devono sussistere i requisiti della continuità ed esclusività dell’assistenza. Se nel nucleo familiare del portatore di handicap, sono presenti altri soggetti (compreso l’altro genitore), non lavoratori, in grado di prestare assistenza, non sono concedibili i permessi lavorativi.

Queste nuove condizioni non valgono solo per i permessi lavorativi (tre giorni) concessi ai sensi dell’articolo 33 della legge 104/1992, ma anche per il noto congedo retribuito di due anni introdotto dalla legge 388/2000 a favore dei genitori che abbiano a loro carico una persona che da almeno cinque anni sia in possesso del certificato di handicap grave.

Primi tre anni

Entro i primi tre anni di vita del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o in alternativa il padre lavoratore, hanno diritto a prolungare il periodo di astensione facoltativa già prevista dalla legge di tutela della maternità. In alternativa è possibile usufruire di due ore di permesso giornaliero. Sono escluse le lavoratrici autonome e quelle che svolgono la propria attività a domicilio o svolgono lavori domestici. Le due ore di permesso giornaliere sono retribuite e sono computate ai fini dell’anzianità di servizio, ma sono esclusi gli effetti relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. In caso di prestazione di lavoro fino a sei ore giornaliere può essere concessa una sola ora di permesso.

Dopo tre anni

Dopo il compimento del terzo anno di vita, la madre o in alternativa il padre del figlio con handicap grave hanno diritto non più alla due ore di permesso, ma ai tre giorni di permesso mensili che possono essere fruiti in via continuativa ma devono essere utilizzate nel corso del mese di pertinenza (la concessione dei permessi spetta solo nel caso il cui disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto o in altri centri).

I permessi lavorativi spettano al genitore anche nel caso in cui l’altro non ne abbia diritto ad esempio i permessi spettano al padre anche nel caso la moglie sia casalinga o disoccupata, o alla lavoratrice se il padre è lavoratore autonomo.

Dopo il diciottesimo anno

Dopo il compimento della maggiore età, la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre hanno diritto ai tre giorni mensili a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l’assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva (cioè non siano presenti nel nucleo familiare altri soggetti in grado di prestare assistenza). Questi permessi lavorativi sono contribuiti e coperti da contributi figurativi. Rispetto alla questione della frazionabilità dei tre giorni di permesso le indicazioni sono diverse a seconda dell’ente previdenziale di riferimento. L’INPS consente di frazionare i tre giorni di permesso al massimo in mezze giornate (circolare n° 211 31/10/1996). L’INPDAP a contrario ammette anche il frazionamento in ore per un massimo di diciotto ore mensili (circolare n° 34 10/07/2000).

Parenti ed affini

I permessi lavorativi possono essere concessi anche a familiari diversi dai genitori del disabile grave. I permessi spettano ai parenti e agli affini entro il terzo grado di parentela e affinità. La condizione è che la condizione sia prestata in via continuativa ed esclusiva anche in assenza di convivenza. Rispetto alla retribuibilità alle ferie e alla tredicesima mensilità valgono le indicazioni riguardo ai genitori.

Congedi retribuiti di due anni

La legge 388/2000 integrando le disposizioni previste dalla legge 53/2000 ha introdotto l’opportunità per i genitori di persone con handicap grave di usufruire di due anni di congedo retribuito. In questo caso la condizione principale è che il disabile sia stato accertato in situazione di gravità da almeno cinque anni, è che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto. La legge 388/2000 prevede che questi congedi debbono essere retribuiti con un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e coperti da contribuzione figurativa. Il congedo della durata massima di due anni spetta alternativamente ad uno dei genitori o dopo la loro morte, ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi col disabile. Durante la fruizione di questo congedo i lavoratori non hanno diritto ai permessi lavorativi legge 104/92 art. 33. L’INPS ha regolamentato la fruibilità di tale beneficio con due circolari (133/2000 e 138/2001). In caso di figlio maggiorenne convivente con il genitore richiedente la concessione del congedo è possibile anche se l’altro genitore non lavora o se sono presenti in famiglia altri soggetti non lavoratori in grado di prestare assistenza al disabile. Nel caso invece di figlio disabile maggiorenne non convivente è necessaria che sia garantita la continuatività dell’assistenza quindi se nel nucleo familiare sono presenti altri soggetti non lavoratori in grado di prestare assistenza il congedo retribuito non può essere concesso.

Anche l’INPDAP ha emanato una circolare 10/01/2002 n°2. Il periodo di congedo non può essere usufruito contemporaneamente da entrambi i genitori.  Se il figlio è minorenne è possibile fruire del beneficio anche se l’altro genitore non lavora. Se il figlio è maggiorenne non è necessariamente richiesta la convivenza ma, in tal caso, occorre che l’assistenza sia prestata in via continuativa ed esclusiva dal richiedente.

Nell’ipotesi che l’altro genitore non lavori è necessario dimostrare l’impossibilità da parte del genitore che non lavora di prestare assistenza. Devono tuttavia risultare conviventi con il disabile sia che questi sia minorenni o maggiorenni.

 

Adempimenti lavoratori disabili e permessi:  la Circolare INPS

 

La legge riconosce ai lavoratori dipendenti con disabilità grave, ed ai lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave, in presenza di determinate condizioni di legge, i seguenti benefici:

  • permessi ex art. 33, commi  3 e 6 legge n.104/92;
  • prolungamento del congedo parentale ex art. 33, comma 1 d.lgs. n. 151/01;
  • riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale, di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2 legge n.104/92) e 42, comma 1, lgs. n. 151/01 ;
  • congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001.

Nell’ottica di una semplificazione delle procedure e degli adempimenti sanitari ed amministrativi, sono state introdotte delle novità, con l’articolo 25, commi 4, lett. a), e 6 bis del d.lgs. n. 90/14 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/14

In particolare:

  • è stata prevista la proroga degli effetti del verbale rivedibile oltre il termine stabilito per la revisione, in modo da consentire la fruizione dei richiamati benefici nelle more della definizione dell’iter sanitario di revisione (comma 6 bis dell’art. 25
  • sono stati portati da 90 a 45 giorni i termini per il rilascio della certificazione provvisoria di cui all’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 324/93, convertito dalla legge n. 423/93 (comma 4, lett. A) dell’ art. 25).

Prima di queste modifiche, il lavoratore, già autorizzato dall’INPS alla fruizione dei benefici correlati alla disabilità grave accertata col verbale soggetto a revisione, non poteva continuare a fruirne nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale stesso e il completamento del iter sanitario di revisione. Solo all’esito del nuovo accertamento sanitario era possibile presentare eventualmente una nuova domanda.

Ora, invece,  i lavoratori titolari dei benefici correlati alla disabilità grave in base a verbali con revisione possono continuare a fruire delle stesse prestazioni anche nelle more dell’iter sanitario di revisione.

Pertanto  non è necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione per continuare a fruire dei permessi ex art. 33, commi 3 e 6 della legge 104/92 nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’iter sanitario di revisione.

Il lavoratore è tenuto, invece, a presentare una nuova domanda di autorizzazione per poter fruire, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell´ iter sanitario di revisione, dei seguenti benefici:

  • prolungamento del congedo parentale ex art. 33, comma 1, d.lgs. n. 151/01;
  • riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale, di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2 legge n.104/92) e 42, comma 1, lgs. n. 151/01 ;
  • congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001.

Ciò in quanto si tratta di prestazioni richieste al bisogno per periodi determinati di tempo.

In tale caso la Struttura INPS territoriale, verificata la sussistenza dei requisiti di legge, invierà al lavoratore e al datore di lavoro una lettera di autorizzazione, con la precisazione che il titolare dei permessi sarà tenuto alla restituzione delle prestazioni che a conclusione dell´iter sanitario di revisione risultassero indebite.

In base agli esiti della visita di revisione, se all’esito dell’accertamento sanitario:

  1. non è confermato lo stato di disabilità in situazione di gravità: in questo caso si procederà al recupero delle prestazioni eventualmente erogate dal giorno successivo alla data di quest’ultimo accertamento, con conseguente invio della lettera di cessazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro.
  2. è confermato lo stato di disabilità in situazione di gravità: restano fermi gli effetti del provvedimento di autorizzazione a suo tempo rilasciato.
  3. la persona disabile non si presenta all’accertamento sanitario: in questo caso si procederà al recupero delle prestazioni eventualmente erogate dal giorno successivo alla data dell’assenza alla prima visita di revisione, con conseguente invio della lettera di cessazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro.

PER APPROFONDIMENTI LEGGERE LA Circolare INPS n. 127/2016  

Categoria aventi diritto all’scrizione nelle liste di collocamento speciale

Le categorie aventi diritto ad essere obbligatoriamente collocate al lavoro e le relative liste speciali sono:

  • Invalidi di guerra sono da considerarsi tali coloro che durante l’effettivo servizio militare abbiano subito una menomazione tale da limitare la capacità lavorativa. (L. 482/68 art. 2 comma 1)
  • Invalidi civili di guerra sono da considerarsi tali coloro che, non militari, abbiano subito una menomazione tale da ridurre la capacità lavorativa per fatti di guerra o connessi alla guerra (ad esempio il ritrovamento di un residuato bellico). (L. 482/68 art. 2 comma 2).
  • Invalidi del lavoro – sono da considerarsi tali coloro che, in conseguenza di un infortunio sul lavoro oppure una malattia professionale, hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore ad 1/3. (L. 482/68 art. 4)
  • Invalidi per servizio – sono da considerarsi tali coloro che durante il servizio militare o civile alle dipendenze dello Stato o degli Enti locali, abbiano subito una menomazione e siano in possesso del libretto di pensione privilegiata ordinaria (modello 69) dalla 1a all’8 a categoria. (L. 482/68 art. 3)
  • Invalidi civili – sono da considerarsi tali coloro che a causa di patologie congenite o acquisite, eventi traumatici o altre cause non dipendenti da motivi di guerra, lavoro o servizio abbiano subito una menomazione fisica, psichica o sensoriale tale da ridurre la capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3, ma è necessaria una percentuale di invalidità pari o superiore al 46% per avere diritto al collocamento obbligatorio. (L. 482/68 art. 5)
  • Ciechi – sono da considerasi tali i ciechi assoluti oppure coloro che hanno un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi anche con correzione. (L. 482/68 art. 6)
  • Sordomuti – sono da considerarsi tali coloro che hanno una sordità congenita oppure acquisita in un periodo precedente all’apprendimento del linguaggio parlato. (L. 482/68 art. 7)
  • Orfani e vedove a causa di guerra, lavoro o servizio – sono da considerasi tali gli orfani e le vedove di coloro che sono morti a causa di guerra, di infortunio sul lavoro oppure per servizio. Sono considerati orfani e vedove anche i figli e le mogli diventate permanentemente inabili al lavoro a causa di guerra, lavoro o per servizio. (L. 482/68 art. 8)

Motivi di esclusione dal diritto

Avere superato i 55 anni.

Tutti coloro che abbiano perduto ogni capacità lavorativa (non necessariamente questo fatto coincide con il grado di invalidità riconosciuto del 100%)

Che dal certificato rilasciato dalle U.S.L. ed ente medico competente risulti che: “…..per la natura particolare dell’invalidità possa riuscire di pregiudizio per sé e per gli altri e danno agli impianti dell’azienda….”.

Per avere diritto ad un collocamento obbligatorio, I’invalido, oltre al riconoscimento del grado di invalidità, rilasciato dall’Ente preposto, deve iscriversi agli elenchi speciali dell’Ufficio Provinciale del Lavoro (art. 19 L. 482/68).

 

Procedura per l’iscrizione nelle liste speciali al collocamento

Per avere diritto ad un collocamento obbligatorio, I’invalido, oltre al riconoscimento del grado di invalidità, rilasciato dall’Ente preposto, deve iscriversi agli elenchi speciali dell’Ufficio Provinciale del Lavoro (art. 19 L. 482/68).

Documenti da presentare:

  • L’originale e una fotocopia del tesserino di disoccupazione regolarmente timbrato.
  • L’originale e una fotocopia del verbale di riconoscimento di invalidità cecità o sordomutismo. Fotocopia autenticata al servizio di Medicina legale – Ufficio Invalidi Civili – dell’A.S.L. presso cui è stata Nel caso in cui l’interessato non sia in possesso dell’originale del certificato deve richiedere una fatta la visita per l’accertamento di invalidità civile oppure all’ente che ha rilasciato il certificato (ad esempio l’INAIL per gli invalidi del lavoro).

La composizione del nucleo familiare ed il possesso di un titolo di studio od altri attestati di frequenza (hanno valore solo i corsi regionali e i corsi prelavorativi), possono essere autocertificati dall’interessato al momento della presentazione della domanda.

L’iscrizione nelle liste speciali è immediata.

Al momento della presentazione della domanda di iscrizione nelle liste speciali l’ufficio di collocamento consegna all’interessato una richiesta di visita al Servizio di Medicina Legale dell’Azienda Sanitaria Locale di residenza per accertare che l’invalidità non sia di “pregiudizio” per lo svolgimento del lavoro, cioè che non sia tale da comportare un rischio per sé o per i compagni di lavoro oppure per le attrezzature utilizzate. (L. 482/68 art. 1)

Qualora il Servizio di Medicina Legale certifichi la presenza di un pregiudizio l’interessato viene dichiarato “non collocabile al lavoro” e, pertanto, non inseribile nelle liste speciali.

I cittadini invalidi che vogliano essere inseriti nelle liste speciali dell’Ufficio di Collocamento devono essere prima iscritti in quelle ordinarie.

La mancata revisione del tesserino di disoccupazione comporta la cancellazione dalle liste del collocamento ordinario e, come diretta conseguenza, anche dagli elenchi delle liste speciali.

Il tesserino di disoccupazione deve essere timbrato ogni anno presso la stessa Sezione in cui è stata richiesta l’iscrizione. Il timbro serve a verificare annualmente lo stato di disoccupazione del titolare del tesserino.

 

Percentuale di lavoratori disabili da assumere

I datori di lavoro pubblici e privati dovranno attenersi alle seguenti percentuali:

  1. a) Da 15 a 35 dipendenti 1persona invalida alle dipendenze
  2. b) Da 36 a 50 dipendenti 2 persone invalide alle dipendenze
  3. c) oltre 50 dipendenti 7% di persone invalide alle dipendenze.

Sanzioni

I datori di lavoro pubblici e privati che non si atterranno alle sopra elencate percentuali sono soggetti

Alla sanzione amministrativa di € 516,00 più € 26,00 per ogni giorno di ritardo alla spedizione degli inserimenti lavorativi di persona con disabilita.

Alla sanzione amministrativa di € 52,00 al giorno per ogni persona disabile non assunta.

Qualora l’azienda pubblica o privata che si rifiuti l’assunzione del lavoratore disabile, la direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all’autorità giudiziaria.

 

Agevolazioni per chi assume lavoratori disabili

I datori di lavoro che assumono disabili possono fruire dei seguenti benefici:

  • la fiscalizzazione totale dei contributi previdenziali ed assistenziali per la durata di 8 anni per ogni lavoratore disabile che abbia un’invalidità superiore al 79% e per i disabili con handicap psichico e intellettivo, indipendentemente dalla loro invalidità.
  • la fiscalizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura del 50%, per la durata di 5 anni del rapporto di lavoro per ogni lavoratore disabile con invalidità tra il 67 e il 79%. .
  • il rimborso forfetario parziale delle spese per la trasformazione del posto di lavoro o per le tecnologie di tele – lavoro, per la rimozione delle barriere architettoniche, per ogni lavoratore disabile che abbia un’invalidità superiore al 50%.
  • le agevolazioni sono estese anche agli imprenditori con meno di 15 dipendenti che intendono assumere un disabile.
  • i datori di lavoro che consentono attività di tirocinio finalizzato all’assunzione assolvono l’obbligo di assunzione per la durata dello stesso.

 

Concorsi: Norme speciali per disabili

La ricerca di una sistemazione lavorativa per la persona disabile può orientarsi verso l’impiego nelle Pubbliche Amministrazioni

Prove d’esame

La normativa Italiana in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità (legge 68 del 1999) prevede, fra le altre agevolazioni, che nei concorsi presso le pubbliche amministrazioni siano contemplate “speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri”. Nessuna disposizione o circolare successiva ha disciplinato nel dettaglio questa indicazione che nello spirito è piuttosto chiara, ma che operativamente comporta ricadute pratiche e burocratiche di non semplice definizione.

Qualche anno prima la Legge 104/1992 (la legge quadro sull’handicap), sempre a proposito di concorsi pubblici, ma anche di esami per l’abilitazione alle professioni, aveva disposto, all’articolo 20, che la persona disabile potesse sostenere quelle prove d’esame con “l’uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap”. La necessità di un ausilio indispensabile allo svolgimento del compito e dei tempi aggiuntivi vanno indicati nella domanda di partecipazione.

Mentre sugli ausili non sembra esservi dubbio applicativo, sui tempi aggiuntivi c’è ancora un certo disorientamento.

Chi deve valutare se concedere i tempi aggiuntivi e in quale misura?

La prima ipotesi è che la decisione sia assunta, motu proprio, dalla commissione giudicatrice del concorso o dell’esame sulla base della documentazione sanitaria prodotta (certificato d’invalidità o di handicap ecc.). E’ una soluzione, con tutti i rischi della discrezionalità, molto pratica e veloce. Questa decisione potrebbe però prestarsi a contestazioni tali da avviare ricorso al Tar con la conseguente probabile invalidazione della prova concorsuale.

La seconda ipotesi è che la commissione giudicatrice, su espressa richiesta del candidato di tempi aggiuntivi, contestuale alla presentazione dell’iscrizione al concorso, richieda una valutazione urgente al servizio di medicina legale dell’ASL. La commissione deve avere l’accortezza di indicare anche la tipologia di prova pratica per la quale si richiedono i tempi suppletivi.

Il successivo parere del servizio di medicina legale sarà assunto e applicato dalla commissione giudicatrice.

Per inciso è bene ricordare a questo proposito che il Parere del Consiglio 785/1995 e la successiva circolare del Ministero per la Funzione Pubblica del 30 ottobre 1995, n.20, hanno sottolineato che “l’accertamento, da parte dell’organo sanitario competente, del diritto ai tempi suppletivi nelle prove concorsuali previsto dal citato art. 20, comma 1, non incide minimamente sull’accertamento relativo alla sussistenza della capacità lavorativa del soggetto handicappato anche se effettuato dallo stesso organo sanitario, trattandosi di atti aventi finalità diverse e quindi tra loro non collegati”.

La terza ed ultima ipotesi è che il diretto interessato si rivolga personalmente al servizio di medicina legale dell’ASL di residenza richiedendo una valutazione dei tempi aggiuntivi che gli sono necessari per lo svolgimento di quella prova e che ne consegni l’attestazione alla segreteria del concorso.

In conclusione consigliamo, nel caso i tempi aggiuntivi non vengano concessi pur in presenza di una specifica richiesta, di inoltrare immediatamente un ricorso amministrativo.

Le riserve di posti

Nei concorsi pubblici, le riserve di posti già previste dalle leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

In particolare, coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 02 aprile 1968, n.482, che abbiano conseguito l’idoneità, sono inclusi nella graduatoria dei vincitori fino a che non sia stata raggiunta la quota del 15% dei posti in organico, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse che si siano classificati tra i vincitori del concorso per merito proprio e che quindi non si siano avvalsi della qualifica di invalido.

L’inclusione nella graduatoria dei vincitori degli invalidi risultati idonei è subordinata alla condizione che questi siano iscritti negli elenchi degli Uffici Provinciali del lavoro e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, sia all’atto dell’ammissione in servizio.

L’idoneità all’impiego

Lo statuto degli impiegati civili dello Stato, pone tra i requisiti generali per l’accesso nella Pubblica Amministrazione quello della “idoneità fisica all’impiego

Per l’assunzione al lavoro pubblico e privato, non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione.

Queste due disposizioni hanno portato alla richiesta di chiarimenti da numerose pubbliche amministrazioni, determinando la necessità di un intervento al fine di consentire una uniforme applicazione della normativa in questione.

A tal proposito, il Ministero per la Funzione Pubblica ha indicato i seguenti criteri illustrativi:

l’art. 22 è compreso nella legge di tutela delle persone portatrici di handicap e pertanto deve essere interpretato con riferimento alla situazione degli stessi portatori di handicap. Per questi infatti non sarebbe fondatamente prospettabile una valutazione medico-legale sulla “sana e robusta costituzione”;

l’art.2 del D.P.R. 3/57 dispone nel senso dell’idoneità fisica. Tale idoneità costituisce un requisito eterogeneo rispetto a quello della sana e robusta costituzione.

E’ comunque fuori dubbio che la persona handicappata non può prescindere, ai fini dell’accesso ai pubblici impieghi, dal possesso del requisito generale dell’idoneità all’impiego compatibilmente, si intende, con la natura dell’handicap.

Il diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili

Le persone handicappate, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alla categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n.684, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

Hanno inoltre la precedenza in sede di trasferimento a domanda.

 

Contratto Scuola e permessi lavorativi

ll recente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto scuola, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto scorso (Suppl. Ord. alla G.U. n.188) ha precisato due importanti aspetti relativi  ai permessi lavorativi per i dipendenti con handicap grave e per quelli che assistono familiari con handicap grave ai sensi dell’articolo 33 della legge 104/1992.

Una premessa: i permessi lavorativi, di norma, inciderebbero negativamente sulla costruzione delle ferie e della tredicesima mensilità a meno che i singoli contratti collettivi non prevedano trattamenti più di favore.

Per gli assicurati INPS è ancora vigente la circolare 2 aprile 1992, n.100 che prevede che i permessi ex art.33 non sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.

Per gli assicurati INPDAP è vigente la circolare 10 luglio 2000, n.34 che invece prevede che i permessi in questione non incidano sulla maturazione delle ferie, ma nulla prevede relativamente alla tredicesima mensilità.

Il Contratto Scuola, all’articolo 15 comma 6, conferma che i permessi ex articolo n.33, non incidono sulle ferie.

Il successivo articolo 78, al comma 5, prevede l’esclusione dei ratei della tredicesima mensilità solo per il periodo in cui vi sia sospensione o privazione della retribuzione. Essendo i permessi lavorativi, per legge, retribuiti e coperti da contributi figurativi non incidono per i dipendenti della scuola, nemmeno sulla tredicesima mensilità.

 

Lavoro Disabili e Riforma Fornero: Più posti grazie ai nuovi riconteggi

La riforma del lavoro approvata dal Ministro Fornero (divenuta legge 92/12 e pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale il 28 giugno scorso) ha portato una serie di novità riguardanti la categoria delle persone con disabilità, come indicato nel comma 27 dell’articolo 4 della riforma. In particolare la novità riguarda la base occupazionale sulla quale le aziende devono calcolare il numero di assunzioni obbligatorie di persone disabili, attraverso le quote riservate. Vediamo in dettaglio le novità.

LA LEGGE 68/99 – L’articolo 4, comma 1 della legge 68/99 è quello che fa riferimento alle quote di assunzione riservate a lavoratori disabili. Si tratta di tranche che sono scaglionate a seconda del numero di dipendenti dell’azienda e della sua grandezza, alle quali corrispondono dei posti che le aziende sono tenute a riservate a lavoratori disabili. La legge impone quindi ai datori di lavoro pubblici e privati di assumere un lavoratore disabile se si hanno da 15 a 35 dipendenti, due lavoratori per un organico dai 36 ai 50, e il 7% del totale dei lavoratori quando si superano i 50 dipendenti.

NUOVI CONTEGGI – La novità introdotta con la riforma riguarda la considerazione della base occupazionale sulla quale effettuare il calcolo. Ovvero: quanti sono considerati “assunti” per calcolare la percentuale di quote riservate ai lavoratori disabili. In questo senso, la legge vede un evidente aumento della base occupazionale (e quindi delle relative quote riservate), poiché sono inclusi nel computo tutti i lavoratori assunti con vincolo di subordinazione, ad eccezione di lavoratori assunti tramite collocamento obbligatorio, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i contratti di inserimento, i lavoratori somministrati presso l’utilizzatore, i lavoratori assunti per attività all’estero (per la corrispondente durata), gli Lsu, i lavoratori a domicilio, i lavoratori emersi ex legge 383/2001, gli apprendisti.  Tra i conteggiati, anche gli assunti con contratto a tempo determinato fino a 9 mesi.

COSA DEVONO FARE LE AZIENDE – Tenuto conto delle novità introdotte nel computo delle quote riservate, le aziende dovranno procedere a riconteggiare la loro posizione provvedere a mettersi in regola, pena l’applicazione di sanzioni. Per quanto riguarda termini e scadenze, la norma non ha ancora fissato un termine per il riconteggio, né per la decorrenza dell’obbligo di assunzione: probabilmente si attenderà il 31 dicembre 2012, data di redazione del prospetto annuale.  Per quelle aziende che prima erano fuori dalla prima fascia (15-35 dipendenti) e che col nuovo riconteggio si troveranno a farne parte, l’obbligo di copertura della quota è entro i 60 giorni dalla nuova assunzione.

IL COLLOCAMENTE MIRATO – Ricordiamo che per accedere agli strumenti del collocamento mirato, la persona deve avere una percentuale di invalidità uguale o superiore al 46%, unitamente a una certificazione che attesti e descriva le capacità residue al lavoro che viene rilasciata da una commissione per l’accertamento delle capacità lavorative residue operante in tutte le ASL. Le aziende che devono adempiere all’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità, presentano richiesta presso i Centri per l’impiego, che si occupano di incrociare le liste dei disoccupati con disabilità.

4     comma 27 dell’articolo 4 della legge 92/12

Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all’articolo 4, comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi  all’estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in  lavori socialmente utili assunti ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i  lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi  dell’articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore»;
  2. b) all’articolo 5, comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Indipendentemente dall’inquadramento previdenziale dei lavoratori è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere»;
  3. c) all’articolo 5, dopo il comma 8-quater e’ aggiunto il seguente: «8-quinquies. Al fine di evitare abusi nel ricorso all’istituto dell’esonero dagli obblighi di cui all’articolo 3 e di garantire il rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del lavoro  e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui  all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da  emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della  presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti relativi agli  esoneri, i criteri e le modalità per la loro concessione e sono  stabilite norme volte al potenziamento delle attività di controllo»;
  4. d) all’articolo 6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 3, nonché il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti».