Da una Circolare della Agenzia delle Entrate due precisazioni in merito all’IVA agevolata per acquisto seconda auto e ai requisiti di accesso alle agevolazioni del settore auto disabili
Si tratta della Circolare – Agenzia delle Entrate 21/05/2014 n. 11 “Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti“, in particolare ai punti 7.5 e 7.6.
Le novità riguardano i limiti temporali per un secondo acquisto agevolato di auto in caso di furto, e le condizioni dei soggetti che possono accedere ai benefici.
- IVA AGEVOLATA ACQUISTO SECONDA AUTO – La prima novità riguarda il limite dei quattro anni necessari tra un acquisto e il successivo, prima di poter avere nuovamente l’IVA agevolata e la detrazione IRPEF del 19% (nei limiti della spesa massima di 18.075,99 euro). Per quanto riguarda le detrazioni Irpef la norma prevedeva due eccezioni al limite dei quattro anni, ovvero quella della cancellazione del veicolo dal Registro di Pubblico Utilizzo (PRA) – perché destinato alla demolizione – e quella del furto senza ritrovamento del primo mezzo.
Per quanto riguarda l’Iva agevolata, invece, era necessario attendere i quattro anni per un successivo acquisto, o che il veicolo fosse stato cancellato dal PRA perché destinato alla demolizione.
Ora la circolare equipara le condizioni di applicazione delle eccezioni dei quattro anni, affermando che: Quanto sopra considerato, e in linea con le disposizioni previste ai fini della detrazione dall’IRPEF, si ritiene che, in caso di furto del veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali, sia possibile beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista ai fini dell’IVA per l’acquisto di un nuovo veicolo anche prima dello scadere dei quattro anni dal primo acquisto. A tal fine, il disabile dovrà esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e laregistrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA.
- AGEVOLAZIONI FISCALI E ADATTAMENTI AUTO – La Circolare risponde ad un quesito relativo ad un minore riconosciuto titolare di indennità di frequenza e in possesso di certificazione di handicap grave (art. 3 comma 3, Legge 104/1992). Dal verbale risulta, ai fini fiscali che si tratta di “soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti”.
Secondo le disposizioni fino ad oggi vigenti la persona (o il familiare di cui sia fiscalmente a carico) ha diritto alle agevolazioni fiscali – IVA agevolata, detrazione Irpef – solo a condizione che adatti il veicolo al trasporto o alla guida.
La Circolare, tuttavia, considerando la minore età, che non è possibile stabilire a priori la necessità di adattare obbligatoriamente il veicolo, che nel frattempo alcune disposizioni hanno ammesso alle agevolazioni persone con varie disabilità a prescindere dall’adattamento del veicolo (ciechi, sordi, disabilità intellettive gravi, gravi limitazioni della deambulazione), rivede radicalmente le precedenti prescrizioni.
Nel caso di minore età si può prescindere dall’adattamento obbligatorio del veicolo.
Devono però ricorrere alcune condizioni: il minore deve essere riconosciuto persona con handicap grave (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992) e dal verbale deve espressamente essere indicato che si tratta di soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti in base all’art. 8 della legge n. 449 del 1997.
Nella sostanza, dopo la pubblicazione della nuova circolare, se il disabile è minore e con handicap grave, l’adattamento del veicolo non è mai obbligatorio.
L’adattamento rimane, invece, obbligatorio per i maggiorenni indicati come “soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, Legge 449/1997” nonché per i titolari di patente speciale con obbligo di particolari dispositivi di guida.