VACANZE ACCESSIBILI


REGOLAMENTO (CE) n. 1107/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 luglio 2006

relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1), previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2) considerando quanto segue:

(1) Tutti i cittadini dovrebbero beneficiare del mercato unico dei servizi aerei. Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, dovuta a disabilità, età o altri fattori, dovrebbero pertanto avere la possibilità di viaggiare in aereo a condizioni simili a quelle degli altri cittadini. Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini alla libera circolazione, alla libertà di scelta e alla non discriminazione.

Ciò si applica al trasporto aereo così come agli altri aspetti della vita.

(2) Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta dovrebbero quindi avere accesso al trasporto e non essere escluse a causa della loro disabilità o mancanza di mobilità, se non per motivi giustificati di sicurezza previsti dalla legge. Prima di accettare prenotazioni da persone con disabilità o a mobilità ridotta, i vettori aerei, i loro agenti e operatori turistici dovrebbero compiere tutti gli sforzi ragionevoli per verificare se sussistono motivi giustificati di sicurezza che impediscano di accogliere queste persone a bordo dei relativi voli.

(3) Il presente regolamento non dovrebbe incidere sugli altri diritti dei passeggeri stabiliti dalla normativa comunitaria, in particolare dalla direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (3), e dal regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (4). Qualora lo stesso caso dia origine allo stesso diritto al rimborso o a una nuova prenotazione, previsti da uno degli atti legislativi summenzionati come pure dal presente regolamento, la persona interessata dovrebbe essere autorizzata ad esercitare tale diritto una volta sola, a sua discrezione.

(4) Per offrire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta la possibilità di viaggiare in aereo a condizioni simili a quelle degli altri cittadini, è necessario fornire assistenza, con l’impiego del personale e delle attrezzature necessarie, negli aeroporti e a bordo degli aeromobili in modo da soddisfare le loro esigenze specifiche. Per favorire l’inclusione sociale, l’assistenza in questione dovrebbe essere fornita alle persone interessate senza costi addizionali.

(5) L’assistenza fornita negli aeroporti situati nel territorio di uno Stato membro al quale si applica il trattato dovrebbe, tra l’altro, permettere alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di spostarsi da un determinato punto di arrivo in un aeroporto ad un aeromobile e dall’aeromobile a un determinato punto di partenza dall’aeroporto, incluso l’imbarco e lo sbarco. Tali punti dovrebbero essere ubicati almeno agli ingressi principali dei terminal, presso i banchi dell’accettazione, nelle stazioni ferroviarie, delle ferrovie urbane, delle metropolitane e degli autobus, nei posteggi dei taxi e negli altri terminali, nonché nei parcheggi degli aeroporti. L’assistenza dovrebbe essere organizzata in modo da evitare interruzioni e ritardi, assicurando livelli di servizio elevati ed equivalenti in tutta la Comunità e ottimizzando le risorse, indipendentemente dall’aeroporto o dal vettore aereo coinvolto.

26.7.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 204/1 (1) GU C 24 del 31.1.2006, pag. 12.

(2) Parere del Parlamento europeo del 15 dicembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 giugno 2006.

(3) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59. (4) GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1.

(6) A tal fine, la responsabilità di garantire un’assistenza di elevata qualità negli aeroporti dovrebbe spettare ad un organismo centralizzato. Tale responsabilità globale dovrebbe essere affidata ai gestori aeroportuali, a causa del ruolo centrale che svolgono nella fornitura di servizi negli aeroporti.

(7) I gestori aeroportuali possono fornire direttamente l’assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta. In alternativa, in considerazione del ruolo positivo svolto in passato da taluni operatori e vettori aerei, i gestori aeroportuali possono appaltare a terzi la prestazione di assistenza, ferma restando l’applicazione delle pertinenti disposizioni della legislazione comunitaria, incluse quelle sugli appalti pubblici.

(8) L’assistenza dovrebbe essere finanziata in modo da ripartire i costi equamente fra tutti i passeggeri che utilizzano un aeroporto ed evitare di scoraggiare il trasporto di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta. Si ritiene che la modalità di finanziamento più efficace sia un diritto applicato ad ogni vettore aereo che utilizza un determinato aeroporto, in proporzione al numero di passeggeri trasportati da e verso l’aeroporto in questione.

(9) Onde garantire, in particolare, che i diritti applicati ai vettori aerei siano commisurati all’assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta e che essi non servano a finanziare attività dei gestori diverse da quelle legate alla prestazione di tale assistenza, i diritti dovrebbero essere fissati e applicati in maniera pienamente trasparente. La direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (1), in particolare le disposizioni relative alla separazione contabile, dovrebbero pertanto essere applicate laddove ciò non contrasti con il presente regolamento.

(10) Nell’organizzazione della prestazione di assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta nonché della formazione del personale, gli aeroporti e i vettori aerei dovrebbero rispettare il documento 30, parte I, sezione 5, e relativi allegati della Conferenza europea dell’aviazione civile («ECAC»), in particolare il codice di buona condotta per l’assistenza a terra di persone a mobilità ridotta, riportato, al momento dell’adozione del presente regolamento, nel relativo allegato J.

(11) Nella progettazione di nuovi aeroporti e terminal, come pure nell’ambito di ampi lavori di ristrutturazione, i gestori aeroportuali dovrebbero, ove possibile, tener conto delle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta. Analogamente, i vettori aerei dovrebbero, ove possibile, tener conto di tali esigenze in sede di progettazione e di ammodernamento degli aeromobili.

(12) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (2), dovrebbe essere applicata rigorosamente, al fine di garantire il rispetto della vita privata delle persone con disabilità e a mobilità ridotta, nonché di garantire che l’informazione richiesta serva unicamente ad ottemperare gli obblighi di assistenza fissati dal presente regolamento e non sia utilizzata contro i passeggeri che richiedono il servizio.

(13) Tutte le informazioni essenziali fornite ai passeggeri del trasporto aereo dovrebbero essere fornite in formati

alternativi accessibili alle persone con disabilità e alle

persone a mobilità ridotta e dovrebbe esistere almeno nelle stesse lingue messe a disposizione degli altri passeggeri.

(14) Qualora le sedie a rotelle, altre attrezzature per la mobilità o strumenti di assistenza vadano smarriti o danneggiati durante la gestione aeroportuale o durante il trasporto a bordo dell’aeromobile, il passeggero cui appartiene l’attrezzatura dovrebbe essere risarcito, in conformità con le norme della legislazione internazionale, comunitaria e nazionale.

(15) Gli Stati membri dovrebbero verificare e assicurare i rispetto del presente regolamento nonché nominare un apposito organismo incaricato di farlo applicare. La verifica non incide sul diritto delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta di ricorrere ai mezzi giudiziari di ricorso conformemente alla legislazione nazionale.

(16) Se ritiene che il presente regolamento sia stato violato, è opportuno che la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta possa richiamare sulla questione l’attenzione del gestore aeroportuale o del vettore aereo interessato, a seconda del caso. Se non può ottenere soddisfazione in questo modo, la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta dovrebbe poter presentare denuncia al gestore o ai gestori designati a questo fine dallo Stato membro interessato.

(17) Le denunce in materia di assistenza presso gli aeroporti dovrebbero essere indirizzate al gestore o ai gestori nazionali designati per l’applicazione del presente regolamento dallo Stato membro in cui è situato l’aeroporto. Le denunce in materia di assistenza da parte di un vettore aereo dovrebbero essere indirizzate al gestore o ai gestori nazionali designati per l’applicazione del presente regolamento dallo Stato membro che ha rilasciato la licenza di esercizio al vettore aereo.

L 204/2 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 26.7.2006

(1) GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(18) Gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema sanzionatorio in caso di violazione del presente regolamento e assicurare l’applicazione di dette sanzioni. Le sanzioni, che possono prevedere il pagamento di un indennizzo all’interessato, dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(19) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente la garanzia di livelli di protezione ed assistenza elevati ed equivalenti in tutti gli Stati membri e la garanzia per gli operatori economici di condizioni armonizzate all’interno di un mercato unico, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(20) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali eosserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta deidiritti fondamentali dell’Unione europea.

(21) Il Regno di Spagna e il Regno Unito, in una dichiarazione comune concordata il 2 dicembre 1987 a Londra dai ministri degli Affari esteri dei due paesi, hanno stipulato degli accordi in vista di una maggiore cooperazione sull’uso dell’aeroporto di Gibilterra, i quali a tutt’oggi non sono ancora operativi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento stabilisce una serie di regole per la tutela e l’assistenza delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo, sia per tutelarle dalla discriminazione che per garantire loro assistenza.
  2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta che utilizzino o intendano utilizzare i servizi aerei passeggeri commerciali in partenza, in transito o in arrivo presso un aeroporto, quando l’aeroporto è situato nel territorio di uno Stato membro al quale si applica il trattato.
  3. Gli articoli 3, 4 e 10 si applicano anche ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo e diretti ad un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro al quale si applica il trattato, se il volo è effettuato da un vettore aereo comunitario.
  4. Il presente regolamento non incide sui diritti dei passeggeri stabiliti dalla direttiva 90/314/CEE e dal regolamento (CE) n. 261/2004.
  5. Ogniqualvolta le disposizioni del presente regolamento sono in conflitto con le disposizioni della direttiva 96/67/CE, si applica il presente regolamento.
  6. Il presente regolamento si applica all’aeroporto di Gibilterra ferme restando le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito per quanto riguarda la controversia in merito alla sovranità sul territorio dove è situato l’aeroporto.
  7. L’applicazione del presente regolamento all’aeroporto di Gibilterra resta sospesa fino al momento in cui sarà attuata l’intesa contenuta nella dichiarazione comune dei ministri degli Affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987. I governi del Regno di Spagna e del Regno Unito informeranno il Consiglio in merito a tale data di messa in

applicazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti

definizioni:

  1. a) «persone con disabilità» o «persone a mobilità ridotta»:

qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell’uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un’attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona;

  1. b) «vettore aereo»: un’impresa di trasporto aereo munita di valida licenza di esercizio;
  2. c) «vettore aereo operativo»: un vettore aereo che opera o intende operare un volo in virtù di un contratto con un passeggero o per conto di un’altra persona, fisica o giuridica, che abbia concluso un contratto con tale passeggero;
  3. d) «vettore comunitario»: un vettore aereo munito di valida licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro ai sensi delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (1)
  4. e) «operatore turistico»: un organizzatore o venditore ai sensi dell’articolo 2, punti 2) e 3), della direttiva 90/314/CEE, escluso il vettore aereo;
  5. f) «gestore aeroportuale» o «gestore»: un ente incaricato in virtù della normativa nazionale di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali, coordinare e controllare le attività dei diversi operatori presenti in un aeroporto o in un sistema aeroportuale;

26.7.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 204/3 (1) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

  1. g) «utente aeroportuale» una persona fisica o giuridica responsabile del trasporto aereo di passeggeri da o verso l’aeroporto in questione;
  2. h) «comitato degli utenti aeroportuali»: un comitato di rappresentanti degli utenti aeroportuali od organizzazioni che li rappresentano;
  3. i) «prenotazione»: il fatto che il passeggero sia in possesso di un biglietto o di un altro titolo che attesti che la prenotazione è stata accettata e registrata dal vettore aereo o dall’operatore turistico;
  4. j) «aeroporto»: qualsiasi area terrestre specificamente attrezzata per l’atterraggio, il decollo e le manovre degli aeromobili, comprendente installazioni ausiliarie che tali operazioni possono rendere necessarie per il traffico e i servizi aerei, comprese le installazioni necessarie per assistere i servizi aerei commerciali;
  5. k) «parcheggio aeroportuale»: un parcheggio entro i confini dell’aeroporto o sotto il diretto controllo del gestore aeroportuale, che serve direttamente i passeggeri che utilizzano detto aeroporto;
  6. l) «servizio aereo passeggeri commerciale»: un servizio di trasporto aereo di passeggeri effettuato da un vettore aereo con un volo di linea o non di linea offerto al pubblico a titolo oneroso, sia singolarmente sia come parte di un pacchetto.

Articolo 3

Divieto di rifiutare il trasporto

Un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico non può rifiutare, per motivi di disabilità o mobilità ridotta:

  1. a) di accettare una prenotazione per un volo in partenza o in arrivo a un aeroporto al quale si applica il presente regolamento;
  2. b) di imbarcare una persona con disabilità o a mobilità ridotta in tale aeroporto, purché la persona interessata sia in possesso di un biglietto valido e di una prenotazione.

Articolo 4

Deroghe, condizioni speciali e informazioni

  1. Nonostante le disposizioni dell’articolo 3, un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico può rifiutare, per motivi di disabilità o mobilità ridotta, di accettare una prenotazione per una persona con disabilità o per una persona a mobilità ridotta o di imbarcarla:
  2. a) per rispettare gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, comunitaria o nazionale ovvero gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dall’autorità che ha rilasciato il certificato di operatore aereo al vettore aereo in questione;
  3. b) se le dimensioni dell’aeromobile o dei suoi portelloni rendono fisicamente impossibile l’imbarco o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta.

Qualora una prenotazione non sia accettata per i motivi indicati al primo comma, lettere a) o b), il vettore aereo, il suo agente o l’operatore turistico compiono sforzi ragionevoli per proporre un’alternativa accettabile alla persona in questione.

Alla persona con disabilità o a mobilità ridotta cui sia stato  rifiutato l’imbarco a causa della sua disabilità o mobilità ridotta e all’eventuale accompagnatore in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, viene offerto il diritto al rimborso o a un volo alternativo, come previsto dall’articolo 8 del regolamento (CE) n. 261/2004. Il diritto di scelta fra un volo di ritorno e un volo alternativo è condizionato al rispetto di tutti gli obblighi in materia di sicurezza.

  1. Alle stesse condizioni indicate al paragrafo 1, primo comma,lettera a), il vettore aereo, il suo agente o un operatore turistico possono esigere che una persona con disabilità o a mobilità ridotta sia accompagnata da un’altra persona in grado di fornirle l’assistenza necessaria.
  2. Un vettore aereo o un suo agente mette a disposizione del pubblico, in formati accessibili e almeno nelle stesse lingue rese disponibili ad altri passeggeri, le norme di sicurezza che applica al trasporto di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta, nonché le eventuali restrizioni al loro trasporto o al trasporto di attrezzature per la mobilità dovute alle dimensioni dell’aeromobile. Un operatore turistico mette a disposizione le norme di sicurezza e le restrizioni per i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» che esso organizza, vende o propone.
  3. Quando un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico esercita una deroga a norma dei paragrafi 1 o 2, egli informa immediatamente la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta delle ragioni ivi sottese. Su richiesta, il vettore aereo, il suo agente o l’operatore turistico comunica tali ragioni per iscritto alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta.

Articolo 5

Designazione dei punti di arrivo e di partenza

  1. In cooperazione con gli utenti aeroportuali, tramite il comitato degli utenti aeroportuali, ove presente, e le pertinenti organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, il gestore aeroportuale, tenendo conto delle condizioni locali, designa i punti di arrivo e di partenza all’interno del perimetro aeroportuale o in una zona sotto il controllo diretto del gestore aeroportuale sia all’interno che L 204/4 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 26.7.2006 all’esterno dei terminal, presso cui le persone con disabilità o le persone a mobilità ridotta possano agevolmente annunciare il proprio arrivo in aeroporto e chiedere assistenza.
  2. I punti di arrivo e partenza di cui al paragrafo 1 sono segnalati in modo chiaro e vi sono messe a disposizione, in formati accessibili, le informazioni di base sull’aeroporto.

Articolo 6

Trasmissione di informazioni

  1. I vettori aerei, i loro agenti o gli operatori turistici adottano tutte le misure necessarie per fare in modo di ricevere le notifiche di richiesta di assistenza da parte delle persone con disabilità o a mobilità ridotta in tutti i loro punti vendita nel territorio degli Stati membri cui si applica il trattato, compresa la vendita per telefono o via Internet.
  2. Quando un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico riceve una notifica di richiesta di assistenza almeno quarantotto ore prima dell’ora di partenza del volo pubblicata, egli trasmette le informazioni in questione almeno trentasei ore prima dell’ora di partenza del volo pubblicata:
  3. a) ai gestori degli aeroporti di partenza, arrivo e transito; e b) al vettore aereo effettivo, qualora la prenotazione non sia stata effettuata con il vettore in questione, salvo che l’identità del vettore aereo sia sconosciuta al momento della notifica, nel qual caso le informazioni sono trasmesse non appena praticabile.
  4. In tutti i casi diversi da quelli del paragrafo 2, il vettore aereo, il suo agente o l’operatore turistico trasmette le informazioni quanto prima possibile.
  5. Non appena possibile dopo la partenza del volo, il vettore aereo effettivo comunica al gestore dell’aeroporto di destinazione, qualora sia situato nel territorio di uno Stato membro al quale si applica il trattato, il numero di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta presenti su detto volo che richiedono l’assistenza di cui all’allegato I, specificando la natura dell’assistenza necessaria.

Articolo 7

Diritto all’assistenza negli aeroporti

  1. Quando una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta si presenta in un aeroporto per un viaggio aereo, spetta al gestore aeroportuale garantire la prestazione dell’assistenza di cui all’allegato I, in modo che la persona possa prendere il volo per cui è in possesso di una prenotazione, a condizione che la richiesta di assistenza per le esigenze particolari della persona in questione siano state notificate al vettore aereo, al suo agente o all’operatore turistico almeno quarantotto ore prima dell’ora di partenza del volo pubblicata. Tale notifica deve indicare anche il volo di ritorno, se il volo di andata e quello di ritorno sono stati acquistati con lo stesso vettore aereo.
  2. Qualora sia richiesto l’utilizzo di un cane da assistenza riconosciuto, tale utilizzo sarà reso possibile purché ne sia fatta notifica al vettore aereo, al suo agente o all’operatore turistico, in conformità delle norme nazionali applicabili al trasporto di cani da assistenza a bordo degli aerei, ove tali norme sussistano.
  3. In caso di mancata notifica a norma del paragrafo 1, il gestore compie tutti gli sforzi ragionevoli per offrire l’assistenza di cui all’allegato I in modo che la persona in questione possa rendere il volo per cui è in possesso di una prenotazione.
  4. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano a condizione che:
  5. a) la persona si presenti alla registrazione: i) all’ora stabilita in anticipo e per iscritto (anche con mezzi elettronici) dal vettore aereo o dal suo agente oppure dall’operatore turistico; o ii) qualora non sia stato stabilito un orario, almeno un’ora prima dell’ora di partenza pubblicata; o b) la persona arrivi a un punto designato all’interno del perimetro aeroportuale a norma dell’articolo 5: i) all’ora stabilita in anticipo e per iscritto (anche con mezzi elettronici) dal vettore aereo o dal suo agente oppure dall’operatore turistico; o ii) qualora non sia stato stabilito un orario, almeno due ore prima dell’ora di partenza pubblicata.
  6. Qualora una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta transiti in un aeroporto al quale si applica il presente regolamento, o sia trasferita da un vettore aereo o da un operatore turistico dal volo per cui è in possesso di una prenotazione su un altro volo, spetta al gestore garantire la prestazione dell’assistenza di cui all’allegato I, in modo che la persona in questione possa prendere il volo per cui è in possesso di una prenotazione.
  7. Quando una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta arriva in un aeroporto al quale si applica il presente regolamento, spetta al gestore aeroportuale assicurare l’assistenza di cui all’allegato I, in modo che la persona in questione possa raggiungere il punto di partenza dall’aeroporto di cui all’articolo 5.
  8. L’assistenza fornita corrisponde, nella misura del possibile, alle esigenze specifiche del singolo passeggero.

26.7.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 204/5

Articolo 8

Responsabilità in materia di assistenza negli aeroporti

  1. Spetta al gestore aeroportuale garantire, senza oneri aggiuntivi, alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta l’assistenza di cui all’allegato I.
  2. Il gestore può fornire direttamente l’assistenza. In alternativa, mantenendo la propria responsabilità e sempre in conformità delle norme di qualità di cui all’articolo 9, paragrafo 1, il gestore può subappaltare tale fornitura di servizi a una o più parti. In cooperazione con gli utenti dell’aeroporto, per il tramite del comitato degli utenti, ove presente, il gestore aeroportuale può sottoscrivere un tale contratto o contratti di propria iniziativa o su richiesta, anche del vettore aereo, tenendo conto dei servizi esistenti nell’aeroporto in questione. Qualora una richiesta del genere sia respinta, il gestore aeroportuale fornisce una giustificazione scritta.
  3. Per finanziare tale assistenza, il gestore aeroportuale può, su una base non discriminatoria, applicare un diritto specifico ai vettori aerei che utilizzano l’aeroporto.
  4. Il diritto specifico deve essere ragionevole, commisurato ai costi, trasparente e stabilito dal gestore aeroportuale, in collaborazione con gli utenti, per mezzo del comitato degli utenti aeroportuali dell’aeroporto, ove presente, o di altro soggetto adeguato. Il diritto è ripartito fra i vettori aerei che utilizzano un aeroporto in proporzione al numero totale di passeggeri che ciascuno di essi trasporta da e verso l’aeroporto in questione.
  5. Il gestore aeroportuale separa i conti delle attività di assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta dai conti delle sue altre attività, conformemente alle normali prassi commerciali.
  6. Il gestore aeroportuale mette a disposizione degli utenti aeroportuali, per il tramite del comitato degli utenti aeroportuali, ove presente, o di qualsiasi altro soggetto adeguato, nonché dell’organismo responsabile o degli organismi responsabili dell’applicazione di cui all’articolo 14, un resoconto annuale verificato dei diritti riscossi e dei costi sostenuti per quanto riguarda l’assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta.

Articolo 9

Norme di qualità per l’assistenza

  1. Ad eccezione degli aeroporti con un transito annuo di passeggeri commerciali inferiore a 150 000 unità, il gestore fissa norme di qualità per l’assistenza di cui all’allegato I e stabilisce le risorse necessarie per rispettarle, in collaborazione con gli utenti aeroportuali, mediante il comitato degli utenti aeroportuali, ove presente, e delle organizzazioni che rappresentano i passeggeri con disabilità e i passeggeri a mobilità ridotta.
  2. Nel fissare dette norme, si terrà pienamente conto delle politiche e dei codici di condotta riconosciuti a livello internazionale riguardanti l’agevolazione del trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta, in particolare il codice di buona condotta dell’ECAC per l’assistenza a terra di persone a mobilità ridotta.
  3. Il gestore aeroportuale pubblica le proprie norme di qualità.
  4. Un vettore aereo e il gestore aeroportuale possono concordare che, per i passeggeri che il vettore aereo in questione trasporta da e verso l’aeroporto, il gestore fornirà un’assistenza di livello superiore a quello previsto dalle norme di cui al paragrafo 1 o servizi supplementari rispetto a quelli elencati all’allegato I. 5. Per finanziare queste azioni, il gestore può applicare un diritto integrativo al vettore aereo oltre a quello di cui all’articolo 8, paragrafo 3, che deve essere trasparente, commisurato ai costi e stabilito previa consultazione con il vettore aereo interessato.

Articolo 10

Assistenza da parte dei vettori aerei

Il vettore aereo fornisce l’assistenza di cui all’allegato II senza oneri aggiuntivi alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta in transito, in arrivo o in partenza da un aeroporto al quale si applica il presente regolamento, a condizione che tale persona soddisfi le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafi 1, 2 e 4.

Articolo 11

Formazione

I vettori aerei e i gestori aeroportuali:

  1. a) assicurano che tutto il proprio personale, compreso il personale alle dipendenze di un subappaltatore, che fornisce un’assistenza diretta alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta sia in grado di soddisfare le necessità di tali persone, a seconda della disabilità o dell’handicap motorio;
  2. b) forniscono una formazione incentrata sulla disabilità e sull’uguaglianza nei confronti della disabilità a tutto il personale che lavora in aeroporto a diretto contatto con i viaggiatori;
  3. c) assicurano che tutti i nuovi dipendenti ricevano unaformazione sulla disabilità e che tutto il personale segua al momento opportuno corsi di aggiornamento in materia.

Articolo 12

Risarcimento in caso di perdita o danneggiamento di sedie a rotelle, altre attrezzature per agevolare la mobilità e dispositivi di assistenza

Nel caso in cui le sedie a rotelle, le altre attrezzature per agevolare la mobilità o i dispositivi di assistenza vengano persi o L 204/6 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 26.7.2006 danneggiati durante la gestione in aeroporto o il trasporto a bordo degli aeromobili, il passeggero cui appartengono è risarcito in conformità di quanto prevede il diritto internazionale, comunitario e nazionale.

Articolo 13

Inammissibilità di deroghe

Gli obblighi nei confronti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta stabiliti nel presente regolamento non sono soggetti a limitazioni o deroghe.

Articolo 14

Organismo di applicazione e suoi compiti

  1. Ogni Stato membro designa uno o più organismi responsabili dell’applicazione del presente regolamento perquanto riguarda i voli in partenza o in arrivo negli aeroporti situati sul proprio territorio. Ove opportuno, tale organismo o tali organismi adottano le misure necessarie per garantire il rispetto dei diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, compreso il rispetto delle norme di qualità di cui all’articolo 9, paragrafo
  2. Gli Stati membri informano la Commissione circa l’organismo o gli organismi designati.
  3. Se del caso, gli Stati membri stabiliscono che l’organismo ogli organismi responsabili dell’applicazione, designati a norma del paragrafo 1, garantiscano altresì un’applicazione soddisfacente dell’articolo 8, anche per quanto concerne le disposizioni in materia di diritti, allo scopo di evitare la concorrenza sleale.

Essi possono anche designare a tal fine un organismo specifico.

Articolo 15

Procedura di reclamo

  1. Se ritiene che il presente regolamento sia stato violato, la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta può richiamare sulla questione l’attenzione del gestore aeroportuale o del vettore aereo interessato, a seconda del caso.
  2. Qualora la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta non riesca a ottenere soddisfazione in tal modo, i reclami riguardanti una presunta infrazione del presente regolamento possono essere presentati presso l’organismo o gli organismi designati di cui all’articolo 14, paragrafo 1, o presso qualsiasi altro organismo competente designato da uno Stato membro.
  3. Un organismo di uno Stato membro che riceva un reclamo rientrante nella sfera di responsabilità di un organismo designato di un altro Stato membro trasmette il reclamo a quest’ultimo organismo.
  4. Gli Stati membri adottano misure per informare le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta dei loro diritti istituiti dal presente regolamento e della possibilità di sporgere reclamo presso l’organismo o gli organismi designati.

Articolo 16

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione e provvedono a notificare immediatamente le eventuali successive modificazioni.

Articolo 17

Relazioni

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1o gennaio 2010 in merito al funzionamento e agli effetti del presente regolamento. Se del caso, la relazione è accompagnata da apposite proposte normative che attuano in modo più dettagliato le disposizioni del presente regolamento o lo modificano.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 26 luglio 2008, ad eccezione degli articoli 3 e 4, che si applicano a decorrere dal 26 luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 5 luglio 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

  1. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

La presidente

  1. LEHTOMÄKI

26.7.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 204/7

ALLEGATO I

Assistenza sotto la responsabilità dei gestori aeroportuali

Assistenza e misure necessarie per consentire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di:

— comunicare il loro arrivo all’aeroporto e la richiesta di assistenza ai punti designati all’interno e all’esterno dei terminal di cui all’articolo 5,

— spostarsi da un punto designato al banco dell’accettazione,

— adempiere alle formalità di registrazione del passeggero e dei bagagli,

— procedere dal banco dell’accettazione all’aeromobile, espletando i controlli per l’emigrazione, doganali e di sicurezza,

— imbarcarsi sull’aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria,

— procedere dal portellone dell’aeromobile al posto a sedere,

— riporre e recuperare il bagaglio a bordo,

— procedere dal posto a sedere al portellone dell’aeromobile,

— sbarcare dall’aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria,

— procedere dall’aeromobile alla sala ritiro bagagli e ritirare i bagagli, completando i controlli per l’immigrazione e doganali,

— procedere dalla sala ritiro bagagli a un punto designato,

— prendere i voli in coincidenza, se in transito, con assistenza a bordo e a terra, all’interno dei terminal e tra di essi, a seconda delle esigenze specifiche,

— recarsi ai servizi igienici in caso di necessità.

Quando una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta è assistita da un accompagnatore, questa persona deve, qualora ne sia richiesta, poter prestare la necessaria assistenza in aeroporto nonché per l’imbarco e lo sbarco.

Gestione a terra di tutte le necessarie attrezzature per la mobilità, comprese le sedie a rotelle elettriche, previo preavviso di quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell’aeromobile nonché nel rispetto della pertinente normativa relativa alle merci pericolose.

Sostituzione temporanea di attrezzatura per la mobilità danneggiata o smarrita, tenendo presente che la sostituzione con presidi comparabili potrebbe non essere fattibile.

Assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti, ove opportuno.

Comunicazione delle informazioni sui voli in formato accessibile.

L 204/8 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 26.7.2006

ALLEGATO II

Assistenza da parte dei vettori aerei

Trasporto in cabina dei cani da assistenza riconosciuti, nel rispetto della regolamentazione nazionale.

Oltre agli apparecchi medici, trasporto di al massimo due dispositivi di mobilità per persona con disabilità o persona a mobilità ridotta, comprese sedie a rotelle elettriche, previo preavviso di quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell’aeromobile nonché nel rispetto della pertinente normativa relativa alle merci pericolose.

Comunicazione delle informazioni essenziali sul volo in formato accessibile.

Realizzazione di ogni sforzo ragionevole al fine di attribuire, su richiesta, i posti a sedere tenendo conto delle esigenze delle singole persone con disabilità o a mobilità ridotta, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e limitatamente alla disponibilità.

Se necessario, assistenza alle persone affinché possano raggiungere i servizi igienici.

Qualora una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta sia assistita da una persona di accompagnamento, il vettore aereo effettua ogni sforzo ragionevole per attribuire a tale persona un posto a sedere vicino alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta.


– Per viaggiare in treno

Le Ferrovie italiane www.fs-on-line.it/ hanno realizzato la Guida “I servizi per la clientela disabile” che elenca i servizi, le agevolazioni, e i numeri dei ‘centri di accoglienza.

La Carta Blu è una tessera gratuita nominativa ed è riservata ai titolari dell’indennità di accompagnamento, di cui alla Legge n° 18/80 e successive modificazioni ed integrazioni e ai titolari di indennità di comunicazione, di cui alla Legge n° 381 del 26 maggio 1970, residenti in Italia.

Se chiedi il rinnovo della Carta Blu contrassegnata dalla sigla “P”, rilasciata in caso di invalidità dichiarata permanente, non devi presentare la documentazione attestante la titolarità all’indennità di accompagnamento.

La Carta Blu è valida cinque anni (se l’invalidità è stata dichiarata revisionabile, la validità della Carta è pari a quella dichiarata nella certificazione di inabilità  rilasciata e comunque non superiore ai cinque anni).

La Carta consente di usufruire della gratuità del viaggio o del pagamento di un prezzo ridotto per l’accompagnatore, come di seguito precisato:

  • nel caso di treni Espressi, Intercity ed Intercity notte viene rilasciato un unico biglietto al prezzo intero previsto per il treno utilizzato valido per due persone;
  • nel caso di treni Frecciabianca, ES*, AV o di servizio in vettura letto o cuccetta,  viene rilasciato un unico biglietto, valido per due persone il cui importo è pari alla somma dei prezzi di un biglietto base (di 1^ o 2^ classe o per i livelli di servizio AV 1^ Business, 2^ Premium o 2^ Standard) e di un cambio servizio (per il servizio cuccetta o VL il cambio servizio ha un prezzo fisso, per gli altri treni il cambio servizio è pari alla differenza tra i prezzi interi per treni IC e quelli per il treno di categoria superiore con cui si intende viaggiare).

Sono esclusi dalle riduzioni di cui ai punti precedenti, il livello di servizio AV Executive e le vetture Excelsior ed Excelsior E4.

Si deve esibire la Carta all’atto dell’acquisto.

Se si sale in treno senza biglietto, viene regolarizzato senza applicazione delle agevolazioni di prezzo e con il pagamento delle penalità previste.

Si deve sempre esibire al Personale di Bordo, insieme al biglietto, anche la Carta Blu ed un documento di identificazione personale, se si è sprovvisti di tale documento si viene regolarizzati con il pagamento della differenza fra il prezzo intero e quello ridotto fruito, più una penalità di 8 euro.

Per le altre irregolarità si applica quanto previsto dalla normativa in vigore.

Per maggiori informazioni

La Carta Blu è valida solo sui percorsi nazionali e non è cumulabile con altre agevolazioni, ad eccezione della riduzione accordata ai ragazzi ed agli elettori.

La Carta Blu è valida nei collegamenti marittimi FFSS da e per la Sardegna, con sistemazione in poltrona reclinabile.

La Carta viene rilasciata presso gli Uffici Assistenza e, ove non presenti, presso le biglietterie di Stazione.
In 150 città c’è il servizio di assistenza nella stazione di partenza e di arrivo (accompagnamento al treno, salita e discesa dalla carrozza, eventuale richiesta del servizio di ristoro in treno, prenotazione dei posti riservati): per usufruirne è sufficiente avvisare 24 ore prima della partenza il ‘centro di accoglienza della stazione e presentarsi mezz’ora prima della partenza del treno.

Consulta l’elenco

Maggiori informazioni nella sezione i disabili sul sito: www.trenitalia.com


– Per viaggiare in aereo –

ALITALIA PER LA CLIENTELA DISABILE

Il programma “Attenzione Globale” di Alitalia, in continua evoluzione, prevede numerosi servizi per le necessità di ogni passeggero. L’importante è ricordare che ogni passeggero che necessita di attenzioni e servizi speciali dovrà rivolgersi al personale Alitalia dell’aeroporto di partenza.

Qui di seguito troverete riassunte le informazioni che vi possono interessare, relativamente alle necessità più frequenti. Per ogni altra esigenza particolare vi ricordiamo che oltre al vostro Agente di Viaggi è a vostra disposizione il nostro Numero Dedicato 06 65649, per chi chiama da Roma oppure 8488 65649 per il resto d’Italia.

Accoglienza in aeroporto

Negli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa, è possibile usufruire dei servizi della Sala Amica: televisori, giochi per bambini, nursery con cucina, toilette prive di barriere architettoniche, telefoni per non udenti, poltrone speciali, giornali e riviste anche in Braille. A breve, nella Sala Amica di Roma Fiumicino, sarà dislocato personale specializzato Alitalia in grado di utilizzare il linguaggio dei segni comunemente usato in Italia dai non udenti.

Cibo e bevande speciali

Tra le differenti proposte di menu che Alitalia ha selezionato per i propri passeggeri c’è la possibilità di ottenere il tipo di pasto più indicato per rispettare specifiche esigenze dietetiche o religiose: dal menu kosher a quello vegetariano, dai cibi senza glutine a quelli poveri di sodio. Comunicate le vostre preferenze al momento della prenotazione.

Gli spostamenti all’interno dell’aeromobile

Sui diversi aeromobili Alitalia sono disponibili alcune poltrone lato corridoio, con il bracciolo ribaltabile, che consentono ai passeggeri disabili o con ridotta mobilità di sedersi e spostarsi più agevolmente. Su alcuni tipi di aeromobile, le toilettes sono accessibili anche per le persone disabili. È in dotazione una sedia a rotelle di bordo per agevolare lo spostamento in cabina.

L’assistenza a bordo

Per garantire sempre il miglior livello di comfort a bordo il nostro equipaggio viene sempre informato in anticipo della presenza di passeggeri con esigenze o richieste particolari. Gli assistenti di volo sono a vostra disposizione per fornirvi ogni informazione, per aiutarvi nello svolgimento di semplici mansioni come aprire una scatola, prendere una medicina, ecc.

Ci sono invece alcune mansioni che il nostro personale non è autorizzato a svolgere, ad esempio: la somministrazione di medicinali che non siano quelli presenti nella cassetta di dotazione di bordo e la somministrazione di cure mediche in genere, fatta eccezione per le pratiche di primo soccorso. Per l’assistenza diretta nell’assunzione di cibo e bevande e la cura dell’igiene personale dei passeggeri non autosufficienti la Compagnia richiede la presenza di un accompagnatore.

Gli accompagnatori

Per accompagnatore, Alitalia intende una persona in grado di provvedere alle necessità personali del passeggero disabile durante tutte le fasi del viaggio (assunzione pasti, uso della toilette, ecc.).

Nel MEDIF, alle pagine 1 e 3 sezione E, è prevista la dichiarazione a firma del passeggero di poter viaggiare senza accompagnatore. Alitalia non fornisce direttamente il servizio di accompagnamento dei passeggeri. Pertanto è necessario segnalare le proprie condizioni in fase di prenotazione per valutare particolari esigenze. In particolare la presenza di un accompagnatore è obbligatoria nei seguenti casi:

passeggeri non autosufficienti;

passeggeri che necessitano di ossigeno a bordo;

passeggeri che necessitano di barella;

passeggeri contemporaneamente non vedenti e non udenti.

I servizi di ossigeno e barella sono previsti solo su alcuni aeromobili. Per maggiori informazioni contattare il Numero Dedicato O6 65649 per chi chiama da Roma oppure 8488 65649 per il resto d’Italia.

Su sedia a rotelle

I passeggeri che necessitano di sedia a rotelle per i propri spostamenti all’interno dell’aeroporto e/o dell’aeromobile possono usufruire del servizio fornito da Alitalia, purché ne facciano richiesta al momento della prenotazione. Il passeggero può richiedere il trasporto con sedia a rotelle fino alla rampa di accesso all’aeromobile, fino all’entrata in cabina (evitando di salire le scale laddove previsto) o fino alla sua poltrona a bordo. Il passeggero può inoltre trasportare la propria sedia a rotelle (elettrica o pieghevole) e imbarcarla gratuitamente al check-in come bagaglio registrato.

Per maggiori informazioni contattare il proprio Agente di Viaggi o la Compagnia.

In barella

 

I passeggeri che necessitano di barella a bordo dovranno prenotare con almeno 48 ore di anticipo e hanno l’obbligo di viaggiare con un accompagnatore. Al costo del biglietto andrà aggiunta la tariffa piena di 3 posti in Classe Economy contro i 6 effettivamente occupati.

Ossigeno a bordo

Il passeggero che avesse necessità di ossigeno a bordo, per un uso continuativo o saltuario, dovrà prenotare il servizio con almeno 48 ore di anticipo. Al costo del biglietto andrà aggiunta la tariffa piena di un posto in Classe Economy.

Cani guida

I cani guida per passeggeri non vedenti possono viaggiare in stiva con un apposita cuccia oppure, compatibilmente con la disponibilità di spazio, in cabina purché muniti di museruola e guinzaglio. Il trasporto dei cani guida è gratuito e non è soggetto a limiti di peso dell’animale. Il passeggero dovrà richiedere la disponibilità di spazio per il suo cane al momento della prenotazione del volo e dovrà inoltre provvedere al necessario equipaggiamento per il viaggio dell’animale (museruola, cuccia, ecc).

Servizi non gestiti dalla Compagnia.

Tra i servizi speciali che Alitalia attualmente non fornisce ci sono:

il servizio ambulanza, totalmente a carico e cura del passeggero;

il medico a bordo;

attrezzature mediche speciali.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare il nostro servizio Clienti al Numero Dedicato 06 65649, per chi chiama da Roma; 8488 65649 per il resto d’Italia.

Nota bene

Questi che abbiamo descritto sono i servizi standard che Alitalia mette a vostra disposizione. La Compagnia comunque è sempre disponibile per valutare di volta in volta le vostre esigenze specifiche. Su misura: più che un motto, un impegno concreto.

Fonte: Alitalia


DIRITTO ALLA VITA DI RELAZIONE

Da tempo ormai la Sezione A.I.A.S. di Castelvetrano opera sul territorio per fare in modo che una fascia sempre maggiore di disabili   possa esercitare il proprio diritto alla vita di relazione, attraverso la creazione di condizioni che consentano la loro libertà di azione e quindi di interazione con altre sfere di azione individuale.

In seguito alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra la Direzione  della Circoscrizione Aeroportuale di Palermo “Punta Raisi”, la Ge.s.ap, e l’Associazione di  Volontariato INSHA di Palermo, grazie all’uso di un sistema di chiamata tramite citofono posto all’ingresso della zona riservata ai posteggi a pagamento, la persona con handicap potrà richiedere il servizio assistenza già dal  posteggio e non dal  banco-accettazione, affrancandosi così dalla dipendenza dell’accompagnatore e ampliando la propria sfera di autonomia.

CHI PUO’ RICHIEDERE IL SERVIZIO?

Il viaggiatore disabile, in arrivo o in partenza, che guida la propria automobile.

COME RICHIEDERE IL SERVIZIO?

E’ sufficiente richiedere il servizio, almeno 24 ore prima, telefonando al centralino della Ge.s.ap. 091/7020111 – sala amica 091/7020239 comunicando il nome e cognome, l’ora e il numero di volo. Giunti in aeroporto, bisogna avvisare del proprio arrivo utilizzando il citofono della colonnina posta all’ingresso del posteggio a pagamento, ritirare il biglietto per permettere l’apertura della sbarra e posteggiare nei posti riservati, dove giungerà l’operatore addetto al servizio.

Il servizio è gratuito, infatti il biglietto sarà successivamente annullato alla cassa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’A.I.A.S. -ONLUS – Sezione di Castelvetrano – telefax 0924/904998


 

Patente nautica e disabilità

Nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre scorso (Supplemento Ordinario n. 223 alla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008, n. 222) è stato pubblicato il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 luglio 2008, n. 146. Si tratta del nuovo codice per la nautica da diporto che entrerà in vigore dal 12 dicembre prossimo.

Il nuovo codice affronta anche la questione del rilascio della patente nautica a persone con disabilità, opportunità finora in larga misura preclusa. Prima di presentare le novità è opportuno ricordare sinteticamente quale fosse la situazione precedente.

La situazione fino ad oggi

Il conseguimento della patente nautica era disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche). La norma fissava anche i requisiti per ottenere l’idoneità alla patente nautica definiti dall’articolo 5 e dall’allegata tabella A, indicazioni a tratti ambigue.

Da un lato l’articolo 5 consentiva un certo spazio discrezionale agli organi accertatori cui è affidato l’incarico di accertare la possibilità di svolgere con sicurezza le operazioni inerenti la patente nautica. Si precisava inoltre che in presenza di “malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali, il sanitario può rilasciare certificazione di idoneità, solo quando accerti e dichiari che le stesse non pregiudicano la sicurezza della navigazione alla quale la patente abilita (…)”.

Dall’altro lato, tuttavia, la tabella A che elenca dettagliatamente le patologie, le malattie e le affezioni di seguito indicate, esclude il rilascio del certificato di idoneità al comando e alla condotta di unità da diporto. La tabella inoltre dedica il secondo paragrafo all’efficienza degli arti: “Non possono conseguire od ottenere la convalida della patente nautica coloro che presentino, in uno o più arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti. Sono da giudicare invalidanti, ai fini del comando e della condotta di unità da diporto, le alterazioni anatomiche o funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme, tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti al comando e alla condotta di quelle tipologie (vela o motore) di unità alle quali la patente abilita”.

Da più parti era stata richiesta una modifica sostanziale della disposizione in modo da consentire, nel rispetto della sicurezza, a molti disabili di comandare o condurre un’imbarcazione da diporto.

Il nuovo codice

Il nuovo Decreto ministeriale individua tre tipologie di patenti nautiche per il diporto.

Le patenti di categoria A abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto entro dodici miglia dalla costa oppure senza alcun limite dalla costa. La patente A può essere rilasciata per le unità a motore oppure a vela oppure a propulsione mista.

Le patenti B abilitano al comando delle navi da diporto. I titolari possono comandare e condurre anche unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri a motore, a vela e a propulsione mista.

Infine, le patenti di categoria C (articolo 27) abilitano alla direzione nautica di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri. È in questo caso richiesta la presenza a bordo di un’altra persona in qualità di ospite di età non inferiore ai 18 anni, “idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie per la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare”. Inoltre l’unità deve essere munita di dispositivo elettronico in grado di consentire, “in caso di caduta in mare, oltre all’individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l’arresto dei motori.” Le patenti di categoria C sono rilasciate esclusivamente a soggetti portatori delle patologie indicate nell’allegato I al decreto, ma questo non significa che le persone con disabilità non possano ottenere anche le patenti di categoria A oppure B. Con la patente C, quindi, niente navigazioni “in solitaria”.

Le patenti vengono rilasciate dalle capitanerie di porto, oppure dagli uffici circondariali marittimi o dalla motorizzazione civile a seconda del limite della navigazione dalla costa.

Durata e ausili

Diverso il trattamento anche relativamente alla durata della validità. Le patenti nautiche hanno validità di dieci anni dalla data di rilascio o di convalida, durata ridotta a cinque anni per coloro che al momento del rilascio o della convalida hanno compiuto il sessantesimo anno di età. Le patenti C sono invece limitate ad un periodo più breve conformemente alle prescrizioni del certificato rilasciato dalla commissione medica locale.

Diversamente da quanto qualcuno si attendeva, non sono previsti dal decreto ausili obbligatori in alcuni casi di disabilità. Come abbiamo riportato è previsto l’obbligo, per le sole patenti C, della presenza a bordo di un dispositivo elettronico che si attivi in caso di caduta in mare e disattivi il pilota automatico e arresti i motori.

La prescrizione non appare del tutto comprensibile. Ci si chiede perché questa limitazione debba essere limitata alle patenti di categoria C, cioè quale sia la differenza se il “capitano” caduto in mare sia un disabile oppure no.

Inoltre non è chiaro se la disattivazione dei motori deve essere contestuale alla caduta fuoribordo o se deve esservi un dispositivo fisso sull’imbarcazione che qualunque componente dell’equipaggio può attivare. Per essere contestuale la disattivazione dovrebbe necessariamente essere “radiocontrollata”. Ancora, non si comprende se di questo dispositivo debba esserne dotata solo la persona disabile responsabile della “direzione” o anche ogni membro dell’equipaggio.

Requisiti fisici

I requisiti fisici per l’idoneità alla patente nautica sono indicati dal primo allegato.

Nel primo paragrafo si elencano le patologie e le affezioni che consentono il conseguimento e la convalida delle patenti nautiche di qualsiasi categoria, purché le condizioni presentate siano compatibili a giudizio della commissione medica locale con la sicurezza della navigazione. Sono quindi elencate le varie affezioni e indicati dei limiti (diabete, affezioni respiratorie, malattie cardiovascolari ecc.). Queste persone possono ottenere le patenti di categoria A e B.

Il secondo paragrafo elenca le patologie e le menomazioni per le quali è ammesso solo il rilascio della patente nautica di categoria C che abilita, come abbiamo detto, alla sola direzione nautica di natanti o imbarcazioni da diporto.

Sono indicati due gruppi di menomazioni e patologie. Il primo gruppo riguarda le minorazioni anatomiche o funzionali agli arti. Sono ritenute invalidanti “le alterazioni che risultino tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire tutte le manovre inerenti al comando e alla condotta di quelle tipologie di unità (vela o motore) alle quali la patente abilita”. In caso di amputazione parziale o minorazione di un solo arto, superiore o inferiore, se la relativa funzione è assistita da una protesi adeguata che assicuri, per l’arto superiore, una presa sufficiente, oppure, per l’arto inferiore, un soddisfacente funzionamento, l’interessato può conseguire o ottenere la convalida delle patenti di categoria A o B.

Il secondo gruppo di patologie, per le quali previo accertamento medico è ammesso il solo rilascio della patente C, sono più dettagliatamente indicate: encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva o disturbi miotonici; malattie del sistema nervoso periferico; postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico.

Anche in questo caso il primo allegato al Decreto precisa che se queste patologie non siano in stato avanzato e la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della navigazione, possono essere rilasciate anche le patenti A o B con una limitata validità a due anni. Il giudizio è rimesso alla commissione medica locale che può avvalersi di visite specialistiche presso strutture pubbliche.

Il terzo paragrafo, infine, descrive i requisiti uditivi e visivi minimi per il rilascio delle patenti nautiche.

Come si potrà notare, alle commissioni mediche locali è concesso un ampio margine di discrezionalità. Il timore è che venga applicato pedissequamente, senza una lettura attenta dell’allegato 1, il secondo comma dell’articolo 37 che afferma rigidamente: “Coloro che sono affetti dalle malattie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell’allegato I, paragrafo 2, possono conseguire esclusivamente la patente di categoria C.”. Mentre, come abbiamo visto, vi possono essere delle significative eccezioni.


– Per viaggiare in treno

Le Ferrovie italiane www.fs-on-line.it/ hanno realizzato la Guida ‘I servizi per la clientela disabile  che elenca i servizi, le agevolazioni, e i numeri dei ‘centri di accoglienza.

La Carta Blu è una tessera gratuita nominativa ed è riservata ai titolari dell’indennità di accompagnamento, di cui alla Legge n° 18/80 e successive modificazioni ed integrazioni e ai titolari di indennità di comunicazione, di cui alla Legge n° 381 del 26 maggio 1970, residenti in Italia.

Se chiedi il rinnovo della Carta Blu contrassegnata dalla sigla “P”, rilasciata in caso di invalidità dichiarata permanente, non devi presentare la documentazione attestante la titolarità all’indennità di accompagnamento.

La Carta Blu è valida cinque anni (se l’invalidità è stata dichiarata revisionabile, la validità della Carta è pari a quella dichiarata nella certificazione di inabilità rilasciata e comunque non superiore ai cinque anni).

La Carta consente di usufruire della gratuità del viaggio o del pagamento di un prezzo ridotto per l’accompagnatore, come di seguito precisato:

nel caso di treni Espressi, Intercity ed Intercity notte viene rilasciato un unico biglietto al prezzo intero previsto per il treno utilizzato valido per due persone;

nel caso di treni Frecciabianca, ES*, AV o di servizio in vettura letto o cuccetta,  viene rilasciato un unico biglietto, valido per due persone il cui importo è pari alla somma dei prezzi di un biglietto base (di 1^ o 2^ classe o per i livelli di servizio AV 1^ Business, 2^ Premium o 2^ Standard) e di un cambio servizio (per il servizio cuccetta o VL il cambio servizio ha un prezzo fisso, per gli altri treni il cambio servizio è pari alla differenza tra i prezzi interi per treni IC e quelli per il treno di categoria superiore con cui si intende viaggiare).

Sono esclusi dalle riduzioni di cui ai punti precedenti, il livello di servizio AV Executive e le vetture Excelsior ed Excelsior E4.

Si deve esibire la Carta all’atto dell’acquisto.

Se si sale in treno senza biglietto, viene regolarizzato senza applicazione delle agevolazioni di prezzo e con il pagamento delle penalità previste.

Si deve sempre esibire al Personale di Bordo, insieme al biglietto, anche la Carta Blu ed un documento di identificazione personale, se si è sprovvisti di tale documento si viene regolarizzati con il pagamento della differenza fra il prezzo intero e quello ridotto fruito, più una penalità di 8 euro.

Per le altre irregolarità si applica quanto previsto dalla normativa in vigore.

Per maggiori informazioni

La Carta Blu è valida solo sui percorsi nazionali e non è cumulabile con altre agevolazioni, ad eccezione della riduzione accordata ai ragazzi ed agli elettori.

La Carta Blu è valida nei collegamenti marittimi FFSS da e per la Sardegna, con sistemazione in poltrona reclinabile.

La Carta viene rilasciata presso gli Uffici Assistenza e, ove non presenti, presso le biglietterie di Stazione. In 150 città c’è il servizio di assistenza nella stazione di partenza e di arrivo (accompagnamento al treno, salita e discesa dalla carrozza, eventuale richiesta del servizio di ristoro in treno, prenotazione dei posti riservati): per usufruirne è sufficiente avvisare 24 ore prima della partenza il ‘centro di accoglienza della stazione e presentarsi mezz’ora prima della partenza del treno.

Consulta l’elenco

Maggiori informazioni nella sezione i disabili sul sito.www.trenitalia.com


– Per viaggiare in aereo –

ALITALIA PER LA CLIENTELA DISABILE

Il programma “Attenzione Globale” di Alitalia, in continua evoluzione, prevede numerosi servizi per le necessità di ogni passeggero. L’importante è ricordare che ogni passeggero che necessita di attenzioni e servizi speciali dovrà rivolgersi al personale Alitalia dell’aeroporto di partenza.

Qui di seguito troverete riassunte le informazioni che vi possono interessare, relativamente alle necessità più frequenti. Per ogni altra esigenza particolare vi ricordiamo che oltre al vostro Agente di Viaggi è a vostra disposizione il nostro Numero Dedicato 06 65649, per chi chiama da Roma oppure 8488 65649 per il resto d’Italia.

Accoglienza in aeroporto

Negli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa, è possibile usufruire dei servizi della Sala Amica: televisori, giochi per bambini, nursery con cucina, toilette prive di barriere architettoniche, telefoni per non udenti, poltrone speciali, giornali e riviste anche in Braille. A breve, nella Sala Amica di Roma Fiumicino, sarà dislocato personale specializzato Alitalia in grado di utilizzare il linguaggio dei segni comunemente usato in Italia dai non udenti.

Cibo e bevande speciali

Tra le differenti proposte di menu che Alitalia ha selezionato per i propri passeggeri c’è la possibilità di ottenere il tipo di pasto più indicato per rispettare specifiche esigenze dietetiche o religiose: dal menu kosher a quello vegetariano, dai cibi senza glutine a quelli poveri di sodio. Comunicate le vostre preferenze al momento della prenotazione.

Gli spostamenti all’interno dell’aeromobile

Sui diversi aeromobili Alitalia sono disponibili alcune poltrone lato corridoio, con il bracciolo ribaltabile, che consentono ai passeggeri disabili o con ridotta mobilità di sedersi e spostarsi più agevolmente. Su alcuni tipi di aeromobile, le toilettes sono accessibili anche per le persone disabili. È in dotazione una sedia a rotelle di bordo per agevolare lo spostamento in cabina.

L’assistenza a bordo

Per garantire sempre il miglior livello di comfort a bordo il nostro equipaggio viene sempre informato in anticipo della presenza di passeggeri con esigenze o richieste particolari. Gli assistenti di volo sono a vostra disposizione per fornirvi ogni informazione, per aiutarvi nello svolgimento di semplici mansioni come aprire una scatola, prendere una medicina, ecc.
Ci sono invece alcune mansioni che il nostro personale non è autorizzato a svolgere, ad esempio: la somministrazione di medicinali che non siano quelli presenti nella cassetta di dotazione di bordo e la somministrazione di cure mediche in genere, fatta eccezione per le pratiche di primo soccorso. Per l’assistenza diretta nell’assunzione di cibo e bevande e la cura dell’igiene personale dei passeggeri non autosufficienti la Compagnia richiede la presenza di un accompagnatore.

Gli accompagnatori

Per accompagnatore, Alitalia intende una persona in grado di provvedere alle necessità personali del passeggero disabile durante tutte le fasi del viaggio (assunzione pasti, uso della toilette, ecc.).

Nel MEDIF, alle pagine 1 e 3 sezione E, è prevista la dichiarazione a firma del passeggero di poter viaggiare senza accompagnatore. Alitalia non fornisce direttamente il servizio di accompagnamento dei passeggeri. Pertanto è necessario segnalare le proprie condizioni in fase di prenotazione per valutare particolari esigenze. In particolare la presenza di un accompagnatore è obbligatoria nei seguenti casi:

  • passeggeri non autosufficienti;
  • passeggeri che necessitano di ossigeno a bordo;
  • passeggeri che necessitano di barella;
  • passeggeri contemporaneamente non vedenti e non udenti.

I servizi di ossigeno e barella sono previsti solo su alcuni aeromobili. Per maggiori informazioni contattare il Numero Dedicato O6 65649 per chi chiama da Roma oppure 8488 65649 per il resto d’Italia.

Su sedia a rotelle

I passeggeri che necessitano di sedia a rotelle per i propri spostamenti all’interno dell’aeroporto e/o dell’aeromobile possono usufruire del servizio fornito da Alitalia, purché ne facciano richiesta al momento della prenotazione. Il passeggero può richiedere il trasporto con sedia a rotelle fino alla rampa di accesso all’aeromobile, fino all’entrata in cabina (evitando di salire le scale laddove previsto) o fino alla sua poltrona a bordo. Il passeggero può inoltre trasportare la propria sedia a rotelle (elettrica o pieghevole) e imbarcarla gratuitamente al check-in come bagaglio registrato.

Per maggiori informazioni contattare il proprio Agente di Viaggi o la Compagnia.

In barella

I passeggeri che necessitano di barella a bordo dovranno prenotare con almeno 48 ore di anticipo e hanno l’obbligo di viaggiare con un accompagnatore. Al costo del biglietto andrà aggiunta la tariffa piena di 3 posti in Classe Economy contro i 6 effettivamente occupati.

Ossigeno a bordo

Il passeggero che avesse necessità di ossigeno a bordo, per un uso continuativo o saltuario, dovrà prenotare il servizio con almeno 48 ore di anticipo. Al costo del biglietto andrà aggiunta la tariffa piena di un posto in Classe Economy.

Cani guida

I cani guida per passeggeri non vedenti possono viaggiare in stiva con un apposita cuccia oppure, compatibilmente con la disponibilità di spazio, in cabina purché muniti di museruola e guinzaglio. Il trasporto dei cani guida è gratuito e non è soggetto a limiti di peso dell’animale. Il passeggero dovrà richiedere la disponibilità di spazio per il suo cane al momento della prenotazione del volo e dovrà inoltre provvedere al necessario equipaggiamento per il viaggio dell’animale (museruola, cuccia, ecc).

Servizi non gestiti dalla Compagnia.

Tra i servizi speciali che Alitalia attualmente non fornisce ci sono:

  • il servizio ambulanza, totalmente a carico e cura del passeggero;
  • il medico a bordo; attrezzature mediche speciali.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare il nostro servizio Clienti al Numero Dedicato 06 65649, per chi chiama da Roma; 8488 65649 per il resto d’Italia.

Nota bene

Questi che abbiamo descritto sono i servizi standard che Alitalia mette a vostra disposizione. La Compagnia comunque è sempre disponibile per valutare di volta in volta le vostre esigenze specifiche. Su misura: più che un motto, un impegno concreto.

Fonte: Alitalia


28/07/2008 – IL CANE GUIDA? IN AEREO INSIEME AL PADRONE NON VEDENTE

Cani guida in carlinga?

Ebbene sì: dal 26 luglio questa pratica diventa prassi, per tutti i voli europei. E’ una delle disposizioni che si ricavano dalla lettura delle nuove norme europee sui diritti delle persone con disabilità e delle persone con mobilità ridotta all’interno degli aeroporti

Per le persone cieche e ipovedenti che si avvalgono dell’aiuto del cane è una bella novità poter avere a fianco il proprio accompagnatore anche durante il viaggio aereo. Va detto che già diverse compagnie prevedevano di norma questa opportunità. Ecco ad esempio il regolamento dell’Alitalia: “Il trasporto di cani guida per passeggeri non vedenti è gratuito, senza limiti di peso e senza necessità di contenitore.
La condizione fisica deve essere comprovata da un certificato medico.

I cani, muniti di museruola e guinzaglio, possono essere portati in cabina su tutti gli aeromobili ad eccezione degli ATR 42 e ATR 72 che, per motivi di spazio, ne prevedono la sistemazione in stiva“.

Un po’ più ambiguo Air One: “È ammesso in cabina un solo cane guida per i non vedenti, il cane deve essere prenotato e non è soggetto al pagamento del biglietto.

Il passeggero dovrà verificare la disponibilità di spazio per il cane guida al momento della prenotazione del volo.

Si possono confermare fino a 2 passeggeri non vedenti per volo se viaggiano senza accompagnatore“.

L’ambiguità è nell’ultima frase: che significa solo due passeggeri non vedenti? E se fossero tre?

In ogni caso l’assistenza del viaggiatore disabile negli aeroporti deve essere del tutto gratuita, così come anche l’assistenza a bordo.

Dal 26 luglio lo è anche il viaggio per il cane guida; bisognerà però avere l’accortezza – avvisa l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) – di darne comunicazione alla compagnia almeno 48 ore prima del volo.

INFO:

Il sito di Alitalia

Il sito di Air One